Leone XIII qual maestro universale della Chiesa, e qual duce supremo
della milizia di Cristo, fin dai primordii del suo pontificato, nella
sua prima Enciclica diretta a tutt'i Vescovi del mondo cattolico,
additava i mali gravissimi che per ogni parte affliggono la società
moderna. Tali sono l'universale sovvertimento dei principii dai quali,
come da fondamento, è sorretto l'ordine sociale; la pervicacia degli
ingegni intolleranti di ogni legittima soggezione, il perenne fomento
alle discordie; 1'insaziabile cupidigia dei beni caduchi e la non
curanza degli eterni; la improvvida amministrazione e lo sperpero; come
pure la impudenza di coloro che con perfido inganno vogliono essere
creduti difensori della patria, della libertà e di ogni diritto; quel
letale malessere infine che serpeggia per le più riposte fibre
dell'umana società, la rende inquieta, e minaccia travolgerla in una
spaventosa catastrofe.
Ora qual è la funesta radice, o cagione precipua di questi e
somiglianti mali? Essa è riposta dal Pontefice nel disprezzo, e nel
rifiuto di quella santa ed augustissima autorita della Chiesa, che a
nome di Dio presiede al genere umano ed è custode e vindice sulla terra
degli eterni ed immutabili principii di verità e di giustizia. «Horum
autem malorum causam in eo praecipue sitam esse Nobis persuasum est,
quod despecta et rejecta sit sancta illa et augustissima Ecclesiae
auctoritas, quae Dei nomine humano generi praeest [1] .»
Quindi è che, come nota lo stesso Pontefice, i nemici della Chiesa e
di ogni ordine pubblico non ravvisarono mezzo più acconcio
all'esecuzione dei loro perfidi disegni, che quello di aggredire
costantemente la Chiesa di Dio, di metterla in uggia quasi che colla
sua immutabile dottrina alla vera civiltà si opponesse, e soprattutto
di indebolirne l'autorità e la forza, sostenendo esser lecito a tutti
discutere, combattere, accettare o rifiutare a proprio senno, quanto
dalla Chiesa ed in essa dal Sommo Pontefice viene insegnato, deciso o
dichiarato.
Il vessillo del «Non Serviam» sotto il quale si schierano sempre
quanti furono, dal principio del mondo ai giorni nostri, nemici di Dio
e della Chiesa, non e un ritrovato del così detto progresso moderno;
esso fu innalzato da Lucifero, quando insuperbito prevarico negando a
Dio la riverenza e l'obbidienza che gli doveva.
Coloro i quali con occhio diligente seguono quel che accade nel
campo della Chiesa e fuori di essa, non hanno potuto non osservare e
deplorare l'astuto lavorio del campo nemico, per sottrarre il maggior
numero possibile di fedeli dalla pratica di quella vera e perfetta
obbedienza al Papa ed alla Chiesa che è la pietra di paragone del
sincero cattolico, e l'antitesi perfetta del «Non Serviam».
Con tutto ciò noi siamo sicuri che, se non tutti i conati dei nemici
della Chiesa, certamente la massima loro parte sarebbero stati, e
sarebbero ancora irriti e vani, se tra coloro che portano nome di
cattolici non si fossero trovati alcuni che porsero ai nemici una mano
amichevole, schierandosi al grido orgoglioso del «Non Serviam» sotto lo
stesso stendardo. Questi, come ne parla il Sommo Pontefice Pio IX sono
pochi; ma possono veramente chiamarsi sediziosi. Essi sono molto più
pericolosi che non gli aperti nemici della Chiesa, sia perchè secondano
le arti dei primi senza farsi conoscere, sia perchè, rattenendosi
apparentemente dentro i limiti delle opinioni non condannate, si danno
lustro di certa rettitudine e di sana dottrina che alletta gl'ignoranti
ed inganna i buoni. Quindi il Pontefice, in nome suo e della Chiesa,
lamenta il tradimento di questa sorta di nemici, con ricordare le
terribili parole: Filios enutrivi et
exaltavi, ipsi autem spreverunt me [2].
Per buona ventura costoro possono agevolmente esser ravvisati: Ex fructibus eorum cognoscetis eos.
Nel Breve testè citato, ecco come Pio IX li tratteggia maestrevolmente:
«Uomini a cui sa male ogni cosa la quale indichi pronta, intiera ed
assoluta obbedienza ai decreti ed alle ammonizioni della Santa Sede;
che parlano di questa Sede con disdegno chiamandola «la curia romana»,
che applicano ai piu obbedienti figliuoli di Lei i nomi di
«Ultramontani», e di «Gesuiti»; che infine colmi d'orgoglio reputano sè
più sapienti della Chiesa, alla quale è stata promessa speciale ed
eterna divina assistenza».
Come appare dalle parole sottosegnate da noi, il primo e più
pernicioso principio di questa scuola, che si chiama liberale e
progressista, riguarda appunto l'obbedienza dovuta alla voce della
Chiesa: obbedienza che è il primo dovere del vero cattolico. Questa
scuola pretende: 1) che se una dottrina non è definita dall'autorità
infallibile della Chiesa, essa può liberamente ammettersi o ripudiarsi:
2) che quand'anche una dottrina fosse definita dalla Chiesa, di essa
puo farsi controversia; salvo che si tratti di una delle verità
rivelate.
Ora l'una e l'altra di tali proposizioni debbono dirsi erronee, ed
in sommo grado vituperose alla fede della Chiesa ed alla sua divina
autorità. Noi proveremo brevemente la nostra asserzione e dimostreremo
che punto non esageriamo; poichè le parole da noi usate non sono
nostre, ma prese alla lettera dai documenti della più sublime autorità
che Dio abbia stabilito sulla terra.
Non sappiamo se altri abbia descritto meglio i seguaci di questa
scuola, di quel che facesse l'illustre barone d'Ondes Reggio, nel suo
discorso al Congresso Cattolico di Firenze. «Cotesti cattolici
liberali, così egli, sono quelli i quali muovono dal dire, che
obbediscono al Sommo Pontefice che dottore infallibile definisce le
dottrine della fede e della morale; ma possono non obbedirgli in tutte
le altre materie su cui egli decide. Per quello in cui obbediscono sono
cattolici, per quello in cui
non obbediscono sono liberali.
Sono l'uno e 1'altro bellamente insieme armonizzati, inappuntabili pe'
dettati della fede, inappuntabili pe' dettati della ragione [3].»
Poche parole di spiegazione sono necessarie ad evitare ogni errore
nella presente questione. La prima proposizione della scuola moderna
liberale limita il dovere cattolico di obbedienza alle sole dottrine
infallibilmente definite dalla Chiesa. Ora è da distinguere due specie
d'obbedienza all'insegnamento dottrinale della Chiesa, e lo stesso deve
sempre intendersi del Papa. Una di fede (assensus fidei), l'altra di
religione (assensus religiosus).
L'assenso di fede può essere un assenso di fede divina e cattolica, se
riguarda una verità rivelata definita come tale dalla Chiesa, o un
assenso di fede ecclesiastica,
(detto da alcuni teologi assensus
fidei mediate divinae) se riguarda una verità, anch'essa
definita dalla Chiesa, ma non rivelata quantunque in qualche modo
connessa colla rivelazione. Il primo assenso di fede avrebbe per motivo
l'autorità di Dio che rivela, il secondo l'autorità infallibile della
Chiesa che definisce. L'assenso poi che è detto religioso, in quanto è
distinto dall'assenso di fede divina cattolica ed ecclesiastica,
riguarda quell'insegnamento della Chiesa, nel quale non si verificano
tutte le condizioni richieste per 1'esercizio del magistero
infallibile. Questo assenso avrebbe per motivo la sacra autorità da
Cristo partecipata alla sua Chiesa per pascere, reggere e governare il
suo gregge: autorità che potrebbe chiamarsi col Franzelin «autorità di
provvidenza universale ecclesiastica», o anche più brevemente «autorità
di provvidenza dottrinale [4].»
Noi teniamo esser falso che l'assenso interno dell'intelletto sia
solo dovuto all'autorità di Dio che rivela, o della Chiesa che
infallibilmente definisce; e sosteniamo che il cattolico non può
rifiutare all'insegnamento della Chiesa quell'assenso, sia di fede sia
religioso, che a tale insegnamento risponde, senza una grave colpa che
intaccherà più o meno la sua professione di cattolicismo. Questo doppio
assenso deve essere sempre interno, pieno e sincero, con questa
differenza che l'assenso di fede è necessariamente irreformabile, ed in
questo senso assoluto, laddove non ripugna che l'assenso religioso si
possa riformare, e di fatto si riformi, non certamente a proprio senno,
ma solamente allora quando l'autorità ecclesiastica, che sola ne ha il
potere, giudicasse necessario di riformare il suo insegnamento in una
materia intorno alla quale, come si suppone, non ha esercitata la sua
infallibile autorità. L'assenso religioso sarebbe di certo illusorio se
si sottoponesse alle ragioni individuali che altri potesse avere in
contrario.
Il discepolo, invece, della scuola cattolico-liberale non ammette
come necessario altro assenso da quello infuori che si dice assenso di
fede, e che per giunta, come apparisce dalla seconda proposizione, egli
limita all'assenso di fede divina e cattolica; poichè tal gente tiene
per indubitatamente concesso che la Chiesa non è infallibile quando
definisce una verità non rivelata, qualunque voglia essere l'attinenza
di tale verità colla rivelazione.
Che l'infallibilità della Chiesa, e quindi del Papa, si estenda
anche alle verità non rivelate ma connesse colla rivelazione è, come
insegna il Cardinale Mazzella, «la sentenza difesa dall'unanime
magistero dei teologi, i quali condannano l'opinione contraria o come
errore gravissimo o anche quale pretta eresia [5].»
Dal fin qui detto dev'essere a tutti manifesto che nessun dubbio può
dunque cadere intorno all'obbligo dell'assenso
di fede divina e cattolica. Esso, tutti consenzienti, e dovuto
dai cattolici ad ogni verità rivelata che sia dalla Chiesa definita, e
a maggior distinzione aggiungiamo, che esso non può darsi che a tali verità.
L'insegnamento del Concilio Vaticano sopra questo punto è conosciuto da
tutti: «Fide divina et catholica ea omnia credenda sunt quae in verbo
Dei scripto vel tradito continentur, et ab Ecclesia sive solemni
judicio, sive ordinario et universali magisterio, tamquam divinitus
revelata credenda proponuntur [6].»
La questione, pertanto, si riferisce solo all'assenso di fede ecclesiastica e all'assenso religioso. In altre parole
essa riguarda l'obbedienza dell'intelletto dovuta alla Chiesa quando
insegna verità non rivelate, ma o connesse colla rivelazione, ovvero
anche solo concernenti il bene generale della Chiesa, i suoi diritti e
la sua disciplina, sia che insegni valendosi della sua infallibile
autorità, sia solamente esercitando quella sacra autorità che abbiamo
chiamata autorità di provvidenza dottrinale.
Al nostro proposito basterà dimostrare che, oltre l'assenso di fede
divina e cattolica, vi e un altro assenso che pur si deve prestare dai
cattolici agli insegnamenti della Chiesa. Quale debba essere nei
diversi casi questo assenso, potrà facilmente determinarsi applicando i
principii che abbiamo già esposti di sopra.
Nessuno può negare che se la Chiesa e stata da Cristo costituita
infallibile depositaria della rivelazione, autentica maestra, testimone
di essa e giudice in ogni materia che vi appartenga, alla Chiesa stessa
deve assolutamente attribuirsi il diritto non solamente di definire il
fatto della sua autorità, che è verità rivelata; ma anche di
dichiararne la natura, l'oggetto, l'estensione e di determinare qual
sia il dovere dalla parte dei fedeli di sottomettersi a quell'autorità.
Un tal diritto non può rifiutarsi senza distruggere allo stesso tempo
la missione confidata da Cristo alla Chiesa. Sarebbe davvero assurdo
supporre che Cristo desse alla Chiesa una missione da compiere, senza
che le desse parimente i mezzi necessarii per venirne a capo.
Questa dottrina riceve lume e conferma dalle parole di Leone XIII nella sua Enciclica «Sapientiae Christianae» del 10 Gennaio 1890. «Questo doppio ordine di cose, cioè quanto si ha da credere e quanto si ha da operare, viene dalla Chiesa, e in essa dal Sommo Pontefice, per diritto divino decretato. Il perchè il Pontefice, in virtù della sua autorità, dee poter giudicare quali sieno le cose contenute nella parola di Dio, quali dottrine con essa consuonino, e quali no: e all'istesso modo additare ciò che è onesto e turpe, e quel che si ha da fare o fuggire per ottenere la salute eterna: altrimenti egli non sarebbe per l'uomo nè certo interprete della divina parola, nè duce al vivere sicuro [7].»
Laonde se la Chiesa usa di tal diritto e definisce che i cattolici sono
strettamente obbligati a sottomettersi al suo insegnamento anche quando
l'obbietto non ne è rivelato, i cattolici saranno strettamente tenuti
ad accettare questa decisione, e quindi a sottomettersi a
quell'insegnamento. Di più, se la Chiesa per raffermare la sua
decisione facesse di questa sottomissione l'oggetto d'uno speciale
precetto, ai cattolici sarebbe allora anche interdetto sotto pena di
anatema di tenere che non sono obbligati ad osservarlo, e quindi di
difendere che sono liberi di accettare o rifiutare a proprio senno la
dottrina non rivelata proposta dalla Chiesa [8]. «Se alcuno dice che coloro che sono battezzati non
sono obbligati ad osservare tutti i precetti della Santa Chiesa
qualunque essi siano scritti o non scritti, salvo che a loro piaccia di
sottomettersi ad essi, sia anatema [9].»
Ora ha ella mai la Chiesa definito
che tutti i cattolici abbiano stretto dovere di sottomettersi al suo
magistero anche in materie non rivelate? Ha ella mai con solenne e
speciale precetto imposto
l'obbligo d'assenso e d'obbedienza alle sue decisioni in simili
materie?
Per rispondere a tali punti noi, lasciati da banda parecchi
documenti che avremmo in pronto sopra tal materia, alcuni pochi ne
citeremo che per la loro perspicuità valgono da sè a mettere del tutto
fuor di dubbio la suddetta obbligazione.
Pio VI, nella Costituzione «Auctorem Fidei» nota ai teologi
cattolici qual certissimo documento ex-cathedra,
condanna la dottrina del Sinodo Pistoiese. Questa dottrina viene
esposta in 85 proposizioni, poche delle quali sono dichiarate
ereticali, e quindi direttamente opposte al domma rivelato; le altre
sono semplicemente qualificate di erronee, false, temerarie,
scandalose, prossime all'eresia ecc. e però direttamente opposte alla
dottrina che non è rivelata, ma in qualche modo connessa colla
rivelazione, e necessaria per la custodia e difesa della medesima. Il
Sommo Pontefice, tuttavia, senza fare veruna distinzione tra le
proposizioni eretiche, e le altre che meritano una censura inferiore,
ingiunge ad ogni cattolico di ripudiarle tutte nel medesimo senso nel quale
egli le ha condannate, e di giudicarle tutte degne di quella censura che
egli stesso ha loro inflitta. «Mandamus
omnibus utriusque sexus christifidelibus ne de dictis propositionibus
et doctrinis sentire, docere,
praedicare praesumant, contra quam in hac nostra constitutione
declaratur.» Egli e chiaro che l'obbedienza qui imposta ai cattolici è
assoluta. Si dà loro precetto di non pure pensare o giudicare (sentire) di quelle proposizioni
altrimenti da quello che il Papa stesso fa nella suddetta Costituzione!
Lo stesso precetto «Mandamus etc.» si legge nella Costituzione
«Unigenitus» di Clemente XI contro gli errori di Quesnello.
I fautori moderni del «Non Serviam» sanno, o certamente dovrebbero
sapere, che quel che è chiamato dai teologi un fatto dommatico, a mo'
d'esempio che alcune determinate proposizioni eretiche si trovino in un
certo libro scritto da questo o da quell'autore, non è una verità
rivelata. Pure la Chiesa ha sempre richiesto e richiede sotto le più
severe pene, che i suoi figli sottopongano il giudizio all'insegnamento
di lei intorno a fatti di tal natura.
Così fece Clemente XI nella Costituzione «Vineam Domini», dove si
tratta della famosa questione delle cinque proposizioni eretiche,
contenute nel libro di Giansenio intitolato Augustinus. Questo «fatto
dommatico» era stato già definito da Innocenzo X nel 1653, e piu
chiaramente ancora da Alessandro VII nel 1665 in queste parole:
Quinque illas propositiones [haereticas]
ex libro praememorati Cornelii Episcopi Iprensis, cui titulus est
«Augustinus» excerptas fuisse
(ecco il fatto dommatico) declaramus et definimus. Parlando, dunque, di
questo fatto il Pontefice Clemente si esprime cosi: «Perchè si eviti
pienamente in futuro qualsiasi occasione di errore, e perchè tutti i
figli della Chiesa cattolica imparino ad udire Lei non solamente col tacere (giacchè
anche gli empii tacciono nelle tenebre) ma eziandio coll'interno assenso, che
costituisce la vera obbedienza dell'uomo ortodosso, in virtù
della nostra apostolica autorità decretiamo, dichiariamo, stabiliamo ed
ordiniamo con questa Costituzione da valere in perpetuo, che con tale
ossequioso silenzio non si soddisfà
in alcun modo a quella obbedienza che è dovuta alle Costituzioni
Apostoliche precitate [10].»
Qui noi vorremmo che il lettore ponesse ben mente alla natura della
obbedienza che deve prestarsi all'insegnamento della Chiesa intorno ad
una verità non rivelata, e che il Papa dichiara essere «vera orthodoxi hominis obedientia.»
Questa non deve essere solamente esterna (tacendo), ma interna altresì (interius obsequendo): il che
importa naturalmente l'assenso dell'intelletto al magistero della
Chiesa, quantunque l'oggetto di tal magistero sia anche solo «un fatto
dommatico», che è quanto dire una verità non rivelata.
E di vero, che l'obbedienza del vero cattolico, quanto alla rigorosa
obbligazione, non debba essere ristretta dentro i limiti del domma
rivelato è definito dalla Chiesa e altresì esplicito e solenne dettato
del Concilio Vaticano. Ecco le sue autorevoli parole: «Giacchè non basta evitare l'eretica
pravità, se non si fuggano ancora diligentemente quegli errori che ad
essa più o meno si accostano, ammoniamo
tutti del dovere di osservare altresì le Costituzioni e i
Decreti, coi quali le prave opinioni di questo genere, che qui
esplicitamente non sono enumerate, furono già proscritte e proibite da
questa Santa Sede [11].» In altre
parole il vero cattolico non deve rinserrare la sua obbedienza nei
confini di quelle dottrine della Chiesa, la cui negazione sarebbe
esplicita eresia, ma egli deve darla ancora a tutte le costituzioni e
decreti pei quali dalla Santa Sede viene dannata e proscritta qualunque
perniciosa dottrina.
Quindi deriva il dovere per ogni cattolico di accettare il Sillabo
del S. P. Pio IX, e di rigettare gli errori che vi sono riprovati. E
qui, a fin di prevenire una difficoltà possibile a farsi da qualcuno
che forse considera esser atto di alto amore di patria l'ignorare il
Sillabo, e la obbligazione che ne viene, non sarà inutile osservare che
tutt'i teologi cattolici, anche quelli non sospetti di oscurantismo, e che come il
Cardinale Newman [12] ed il
Vescovo Fessler [13], a torto [14], dubitano o negano il Sillabo
avere il valore di un documento ex
cathedra, convengono nell'insegnare «esser dovuto a tal
documento piena sommissione da ogni cattolico», e ancora «essere
imposto dall'obbedienza dovuta al capo della Chiesa di tenere per certo
che tutte le proposizioni del Sillabo se non infallibilmente almeno
giustamente furono condannate». Leone XIII nella sua Enciclica
«Immortale Dei» parlando dei Romani Pontefici suoi predecessori che
«ben comprendendo i doveri dell'Apostolico loro ministero» «con
gravissime parole» avevano in varii tempi condannati diversi errori,
allude al Sillabo di Pio IX che «similmente
in varie circostanze, secondo l'opportunità, proscrisse molti degli
errori più diffusi, i quali poscia
ordinò che venissero raccolti tutti insieme, affinchè nel dilagamento
di tante false opinioni non rimanessero i cattolici senza sicura guida
[15]»
.
Nè questo è tutto. Abbiamo ancora un importantissimo documento di
Pio IX, l'Enciclica «Quanta Cura», nella quale il Sommo Pontefice «in
virtù dell'apostolica autorità ricevuta da Cristo» condanna
solennemente la dottrina del «Non Serviam» di cui andiamo parlando, e «vuole e comanda che essa sia da tutti i
figliuoli della Cattolica Chiesa tenuta per riprovata, proscritta e
condannata.»
«Non possiamo passare sotto silenzio, cosi il Pontefice, l'audacia
di quelli, i quali intolleranti della sana dottrina, contendono che si
possa, senza peccato e iattura della professione cattolica negare
l'assenso e l'obbedienza a quei decreti e giudizii della Sede
apostolica, l'obbietto del quali si dichiara che riguarda il bene
generale della Chiesa e i suoi diritti e la sua disciplina, purchè essi
non tocchino i dommi della fede e dei costumi. Il che quanto
grandemente si opponga al domma cattolico della piena potestà del
Romano Pontefice divinamente conferitagli dallo stesso Cristo Signore,
in ordine a pascere, e reggere e governare la Chiesa universale, non e
chi apertamente non vegga ed intenda [16].»
Queste parole provano - 1) che la Chiesa ha piena autorità di
insegnare non semplicemente i punti che toccano i dommi della fede e
della morale, ma qualsiasi verità pertinente al bene generale della
Chiesa, ai suoi diritti, e alla sua disciplina; - 2) che a tale
insegnamento non può venir negato assenso
ed obbedienza senza fallire
alla coscienza, e senza venir meno alla professione di cattolicismo; -
3) che il cattolico liberale, limitando come fa l'assenso e
l'obbedienza propria ai soli dettati che riguardano i dommi della fede
e della morale, si oppone gravemente al domma della somma potestà del
Romano Pontefice; e - 4) che questa opinione e esplicitamente dannata
dalla Santa Sede come errore proprio di quelli che un'audacia
orgogliosa rende incapaci di sana dottrina, la quale ogni devoto figlio
della Chiesa è obbligato di tenere nell'animo suo come certa ed
indubitata.
Può invero sembrare che nulla di più manifesto possa esser detto a
condanna di questa opinione; pure se ci facciamo a leggere le Lettere «Gravissimis» del 12 Dec.
1862 dello stesso Pontefice vi troveremo parole se non piu chiare certo
piu severe. Ecco il testo del Pontefice. «Ecclesia ea potestate sibi a
Divino suo Auctore commissa, non solum jus sed officium praesertim
habet non tolerandi, sed proscribendi ac damnandi omnes errores, si ita
fidei integritas et animarum salus postulaverit; et omni philosopho qui
Ecclesiae filius esse velit, ac etiam philosophiae officium incumbit
nihil unquam dicere contra ea quae Ecclesia docet, et ea retractare, de
quibus eos Ecclesia monuerit. Sententiam
autem quae contrarium docet omnino erroneam, et ipsi fidei Ecclesiae
ejusque auctoritati vel maxime iniuriosam esse edicimus et declaramus.»
Il che in piano volgare val quanto dire che la dottrina da noi
impugnata, viene dal supremo capo e dottore della Chiesa dichiarata
«onninamente erronea, e sovranamente ingiuriosa alla fede della Chiesa
e alla sua autorità.»
La stessa erronea dottrina è condannata nella proposizione 22a del Sillabo. «L'obbligazione che al
tutto vincola i maestri e gli scrittori cattolici, si riduce a quelle
cose solamente, che dall'infallibile giudizio della Chiesa sono
proposte a credersi da tutti siccome dommi di fede [17].»
Leone XIII non e meno preciso de' suoi antecessori. Parlando nella
sua Enciclica «Sapientiae
Christianae» di questa obbedienza alla Chiesa, egli dice che essa
deve essere «perfetta ed assoluta», e che «essa è il carattere
distintivo dal quale i veri cattolici furono sempre e sono ancora
riconosciuti.» E quali sono i limiti di una tale obbedienza? A questa
domanda, così risponde Leone XIII: «Nel determinare i limiti
dell'obbedienza niuno si dia a credere doversi obbedire all'autorità
dei sacri Pastori, massime del romano Pontefice soltanto in ciò che spetta al
domma, il cui pertinace ripudio non può sceverarsi dal peccato di
eresia. Che anzi neppur basta
l'accettare con sincero e fermo assenso quelle dottrine, le quali,
avvegnacchè non difinite da un solenne giudizio della Chiesa,
tuttavolta vengono dall'ordinario e universale magistero della medesima
proposte alla credenza de' fedeli come divinamente rivelate; ed hannosi
a credere, secondo il decreto del Concilio Vaticano, con fede cattolica e divina. Ma
questo ancora dev'essere annoverato tra i doveri dei cristiani, che si
lascino reggere e governare dalla potestà e direzione dei Vescovi e
soprattutto dall'Apostolica Sede [18].»
Ai precedenti aggiungeremo un altro solo documento che spiega, a
parer nostro, il dovere dell'obbedienza di cui trattiamo nel più chiaro
modo e più calzante che si possa desiderare. Lo togliamo dalla celebre
Enciclica «Immortale Dei» dello stesso Pontefice. «Nell'ordine delle idee e necessario ritenere
nell'animo con saldo convincimento,
e, ogni qualvolta occorre, professare apertamente tutto quanto insegnarono o saranno
per insegnare i romani Pontefici. E particolarmente, rispetto a quelle
che si suol chiamare libertà moderne,
è d'uopo che ognuno se ne rimetta al giudizio della Sede Apostolica, e non ne pensi diversamente da lei [19].»
Il punto, dunque, che imprendemmo a dimostrare contro la scuola
liberale è reso patente. Tutt'i documenti che abbiam citato asseverano il dovere che incombe ad ogni
cattolico di sottoporre il suo giudizio al magistero della Chiesa non
solo nelle materie che sono rivelate, ma in quelle altresì che nol
sono, ma riguardano la custodia, difesa o spiegazione della
rivelazione, il bene generale della Chiesa, i suoi diritti e la sua
disciplina.
Vorrà forse alcuno contendere alla Chiesa il diritto di asserire un
tal dovere? Non è essa il solo supremo ed infallibile giudice de'
diritti che essa ricevette dal suo Fondatore? Avrebbe dunque errato
nell'asseverare questo dovere? Se così fosse, nonostante la divina
assistenza promessale ogni giorno fino alla consumazione de' secoli,
essa avrebbe dichiarato peccaminoso ciò che non è tale, essa avrebbe
solennemente pronunziato esser necessario a conservare intera la
cattolica professione ciò che invece poteva mettersi da parte senza
veruna iattura di questa. In altre parole la Chiesa che fu costituita
da Cristo nostro Signore per essere nostra guida certa e sicura sulla
strada della verità e della virtù, ci avrebbe vergognosamente
ingannati. Essa sarebbe venuta meno alla sua missione, e perciò non
sarebbe più la Chiesa di Cristo.
Noi siam certi che i nostri progressisti cattolici raccapricceranno d'orrore in faccia a tali eretiche conclusioni. Bisogna, dunque, che parimente inorridiscano dinnanzi ai loro «perniciosi principii» che logicamente li conducono a tali conclusioni. «Muta antecedentia» è l'aurea monizione di Sant'Agostino, «si vis vitare sequentia.»
[1] «Quod Apostolici muneris» 28 Dec. 1878.
[2] Breve dato a Roma il 7 Marzo 1873. Vedi anche l'Osservatore Romano del 27 Decembre 1876.
[3] Vedi la Civiltà Cattolica Serie 10, Vol. I,
p. 254.
[4] «Illa sacra auctoritas
providentiae doctrinalis, vi muneris sui,
sufficientissimum est motivum ex quo possit, et, si forma decreti id
exigat,
debeat pia voluntas imperare consensum religiosum seu theologicum
intellectus.» De Divina Traditione et Scriptura. Thes. XII.
[5] De Religione et Ecclesia. Disp. 4. art. 8.
[6] Const. Dei Filius, cap. 3.
[Trad.: «Con fede divina e cattolica deve credersi tutto ciò che è contenuto nella parola di Dio scritta o tramandata, e che è proposto dalla Chiesa come divinamente rivelato sia con giudizio solenne, sia con magistero ordinario universale.» Cfr. D.S. 3011. N.d.R.]
[7] «De utroque genere, nimirum et quid credere oporteat et quid agere, ab Ecclesia jure divino praecipitur, atque in Ecclesia a Pontifice maximo. Quamobrem judicare posse Pontifex pro auctoritate debet quid eloquia divina contineant, quae cum eis doctrinae concordent, quae discrepent: eademque ratione ostendere quae honesta sint, quae turpia; quid agere, quid fugere, salutis adipiscendae causa, necesse sit : aliter enim nec eloquiorum Dei certus interpres nec dux ad vivendum tutus ille esse homini posset.»
[8] «Si quis dixerit baptizatos liberos esse ab omnibus Sanctae Ecclesiae praeceptis, quae vel scripta vel tradita sunt, ita ut ea observare non teneantur, nisi se sua sponte illis submittere voluerint; A. S.»
[9] Conc. Trid. can. 8 De Baptismo.
[10] Ut quaevis imposterum
erroris occasio penitus
praecidatur, atque omnes catholicae Ecclesiae filii Ecclesiam ipsam
audire, non tacendo
solum, (nam et impii in tenebris conticescunt) sed, et interius obsequendo,
quae vera est orthodoxi hominis obedientia, condiscant, hac
nostra perpetuo
valitura constitutione, obedientiae, quae praeinsertis Apostolicis
Constitutionibus debetur obsequioso illo silentio minime satisfieri...
auctoritate
apostolica decernimus, declaramus, statuimus, et ordinamus».
[11] «Quoniam vero satis non est, haereticam pravitatem devitare, nisi ii quoque errores diligenter fugiantur, qui ad illam plus minusve accedunt; omnes officii monemus, servandi etiam Constitutiones et Decreta, quibus pravae ejusmodi opiniones, quae istic diserte non enumerantur ab hac Sancta Sede proscriptae et prohibitae sunt.»
[12] «Letter to the Duke of
Norfolk.»
[13] «La vera e la falsa
infallibilità» pp. 43, 44.
[14] Che il Sillabo abbia il
valore di un documento ex cathedra,
ed in
qual senso debba ciò intendersi, fu dimostrato nei volumi 5 e 6 della
nostra
serie XIII. La stessa sentenza si troverà difesa dal Cardinale
Mazzella. «De
Religione et Ecclesia.» Disp. 5. art. 6.; Schrader. «De theologia
generatim»
p. 136 et seg. etc. etc.
[15] «Non absimili modo Pius IX ut sese opportunitas dedit, ex opinionibus falsis quae maxime valere coepissent, plures notavit, easdemque postea in unum cogi jussit ut scilicet in tanta errorum colluvione haberent catholici homines quod sine offensione sequerentur.»
[16] «Silentio praeterire non possumus eorum audaciam, qui sanam non sustinentes doctrinam contendunt illis Apostolicae Sedis judiciis et decretis, quorum obiectum ad bonum generale Ecclesiae, ejusdem jura ac disciplinam spectare declaratur, dummodo fidei morumque dogmata non attingant, posse assensum et obedientiam detrectari absque peccato, et absque ulla catholicae professionis jactura. Quod quidem quantopere adversetur catholico dogmati plenae potestatis Romano Pontifici ab ipso Christo Domino divinitus collatae universalem pascendi regendi et gubernandi Ecclesiam, nemo est qui non clare aperteque videat et intelligat.»
[17] «Obligatio, qua catholici magistri et scriptores omnino adstringuntur, coarctatur in iis tantum, quae ab infallibili Ecclesiae iudicio veluti fidei dogmata ab omnibus credenda proponuntur.»
[18] «In constituendis obedientiae finibus, nemo arbitretur sacrorum Pastorum maximeque romani Pontificis auctoritati parendum in eo dumtaxat esse, quod ad dogmata pertinet, quorum repudiatio pertinax disjungi ab haereseos flagitio non potest. Quin etiam neque satis est sincere et firmitus assentiri doctrinis, quae ab Ecclesia, etsi solemni non definitae judicio, ordinario tamen et universali magisterio tamquam divinitus revelatae credendae proponuntur: quas fide catholica et divina credendas Concilium Vaticanum decrevit. Sed hoc est praeterea in officiis christianorum ponendum, ut potestate, ductuque Episcoporum imprimisque Sedis apostolicae regi se gubernarique patiatur.»
[19] «In opinando quaecumque Pontifices Romani tradiderunt vel tradituri sunt singula necesse est et tenere judicio stabili comprehensa, et palam, quoties res postulaverit, profiteri. Ac nominatim de iis quas libertates vocant novissimo tempore quaesitas oportet Apostolicae Sedis stare judicio, et quod ipsa senserit idem sentire singulos.»