Civiltà Cattolica anno XLIII, serie XV, vol. I (fasc. 998, 5 gennaio 1892), Roma 1892, pag. 160-174.

R. P. Salvatore M. Brandi S.J.

IL «NON SERVIAM» E IL DOVERE CATTOLICO

Leone XIII qual maestro universale della Chiesa, e qual duce supremo della milizia di Cristo, fin dai primordii del suo pontificato, nella sua prima Enciclica diretta a tutt'i Vescovi del mondo cattolico, additava i mali gravissimi che per ogni parte affliggono la società moderna. Tali sono l'universale sovvertimento dei principii dai quali, come da fondamento, è sorretto l'ordine sociale; la pervicacia degli ingegni intolleranti di ogni legittima soggezione, il perenne fomento alle discordie; 1'insaziabile cupidigia dei beni caduchi e la non curanza degli eterni; la improvvida amministrazione e lo sperpero; come pure la impudenza di coloro che con perfido inganno vogliono essere creduti difensori della patria, della libertà e di ogni diritto; quel letale malessere infine che serpeggia per le più riposte fibre dell'umana società, la rende inquieta, e minaccia travolgerla in una spaventosa catastrofe.

Ora qual è la funesta radice, o cagione precipua di questi e somiglianti mali? Essa è riposta dal Pontefice nel disprezzo, e nel rifiuto di quella santa ed augustissima autorita della Chiesa, che a nome di Dio presiede al genere umano ed è custode e vindice sulla terra degli eterni ed immutabili principii di verità e di giustizia. «Horum autem malorum causam in eo praecipue sitam esse Nobis persuasum est, quod despecta et rejecta sit sancta illa et augustissima Ecclesiae auctoritas, quae Dei nomine humano generi praeest [1]

Quindi è che, come nota lo stesso Pontefice, i nemici della Chiesa e di ogni ordine pubblico non ravvisarono mezzo più acconcio all'esecuzione dei loro perfidi disegni, che quello di aggredire costantemente la Chiesa di Dio, di metterla in uggia quasi che colla sua immutabile dottrina alla vera civiltà si opponesse, e soprattutto di indebolirne l'autorità e la forza, sostenendo esser lecito a tutti discutere, combattere, accettare o rifiutare a proprio senno, quanto dalla Chiesa ed in essa dal Sommo Pontefice viene insegnato, deciso o dichiarato.

Il vessillo del «Non Serviam» sotto il quale si schierano sempre quanti furono, dal principio del mondo ai giorni nostri, nemici di Dio e della Chiesa, non e un ritrovato del così detto progresso moderno; esso fu innalzato da Lucifero, quando insuperbito prevarico negando a Dio la riverenza e l'obbidienza che gli doveva.

Coloro i quali con occhio diligente seguono quel che accade nel campo della Chiesa e fuori di essa, non hanno potuto non osservare e deplorare l'astuto lavorio del campo nemico, per sottrarre il maggior numero possibile di fedeli dalla pratica di quella vera e perfetta obbedienza al Papa ed alla Chiesa che è la pietra di paragone del sincero cattolico, e l'antitesi perfetta del «Non Serviam».

Con tutto ciò noi siamo sicuri che, se non tutti i conati dei nemici della Chiesa, certamente la massima loro parte sarebbero stati, e sarebbero ancora irriti e vani, se tra coloro che portano nome di cattolici non si fossero trovati alcuni che porsero ai nemici una mano amichevole, schierandosi al grido orgoglioso del «Non Serviam» sotto lo stesso stendardo. Questi, come ne parla il Sommo Pontefice Pio IX sono pochi; ma possono veramente chiamarsi sediziosi. Essi sono molto più pericolosi che non gli aperti nemici della Chiesa, sia perchè secondano le arti dei primi senza farsi conoscere, sia perchè, rattenendosi apparentemente dentro i limiti delle opinioni non condannate, si danno lustro di certa rettitudine e di sana dottrina che alletta gl'ignoranti ed inganna i buoni. Quindi il Pontefice, in nome suo e della Chiesa, lamenta il tradimento di questa sorta di nemici, con ricordare le terribili parole: Filios enutrivi et exaltavi, ipsi autem spreverunt me [2]. Per buona ventura costoro possono agevolmente esser ravvisati: Ex fructibus eorum cognoscetis eos. Nel Breve testè citato, ecco come Pio IX li tratteggia maestrevolmente: «Uomini a cui sa male ogni cosa la quale indichi pronta, intiera ed assoluta obbedienza ai decreti ed alle ammonizioni della Santa Sede; che parlano di questa Sede con disdegno chiamandola «la curia romana», che applicano ai piu obbedienti figliuoli di Lei i nomi di «Ultramontani», e di «Gesuiti»; che infine colmi d'orgoglio reputano sè più sapienti della Chiesa, alla quale è stata promessa speciale ed eterna divina assistenza».

Come appare dalle parole sottosegnate da noi, il primo e più pernicioso principio di questa scuola, che si chiama liberale e progressista, riguarda appunto l'obbedienza dovuta alla voce della Chiesa: obbedienza che è il primo dovere del vero cattolico. Questa scuola pretende: 1) che se una dottrina non è definita dall'autorità infallibile della Chiesa, essa può liberamente ammettersi o ripudiarsi: 2) che quand'anche una dottrina fosse definita dalla Chiesa, di essa puo farsi controversia; salvo che si tratti di una delle verità rivelate.

Ora l'una e l'altra di tali proposizioni debbono dirsi erronee, ed in sommo grado vituperose alla fede della Chiesa ed alla sua divina autorità. Noi proveremo brevemente la nostra asserzione e dimostreremo che punto non esageriamo; poichè le parole da noi usate non sono nostre, ma prese alla lettera dai documenti della più sublime autorità che Dio abbia stabilito sulla terra.

Non sappiamo se altri abbia descritto meglio i seguaci di questa scuola, di quel che facesse l'illustre barone d'Ondes Reggio, nel suo discorso al Congresso Cattolico di Firenze. «Cotesti cattolici liberali, così egli, sono quelli i quali muovono dal dire, che obbediscono al Sommo Pontefice che dottore infallibile definisce le dottrine della fede e della morale; ma possono non obbedirgli in tutte le altre materie su cui egli decide. Per quello in cui obbediscono sono cattolici, per quello in cui non obbediscono sono liberali. Sono l'uno e 1'altro bellamente insieme armonizzati, inappuntabili pe' dettati della fede, inappuntabili pe' dettati della ragione [3]

Poche parole di spiegazione sono necessarie ad evitare ogni errore nella presente questione. La prima proposizione della scuola moderna liberale limita il dovere cattolico di obbedienza alle sole dottrine infallibilmente definite dalla Chiesa. Ora è da distinguere due specie d'obbedienza all'insegnamento dottrinale della Chiesa, e lo stesso deve sempre intendersi del Papa. Una di fede (assensus fidei), l'altra di religione (assensus religiosus). L'assenso di fede può essere un assenso di fede divina e cattolica, se riguarda una verità rivelata definita come tale dalla Chiesa, o un assenso di fede ecclesiastica, (detto da alcuni teologi assensus fidei mediate divinae) se riguarda una verità, anch'essa definita dalla Chiesa, ma non rivelata quantunque in qualche modo connessa colla rivelazione. Il primo assenso di fede avrebbe per motivo l'autorità di Dio che rivela, il secondo l'autorità infallibile della Chiesa che definisce. L'assenso poi che è detto religioso, in quanto è distinto dall'assenso di fede divina cattolica ed ecclesiastica, riguarda quell'insegnamento della Chiesa, nel quale non si verificano tutte le condizioni richieste per 1'esercizio del magistero infallibile. Questo assenso avrebbe per motivo la sacra autorità da Cristo partecipata alla sua Chiesa per pascere, reggere e governare il suo gregge: autorità che potrebbe chiamarsi col Franzelin «autorità di provvidenza universale ecclesiastica», o anche più brevemente «autorità di provvidenza dottrinale [4]

Noi teniamo esser falso che l'assenso interno dell'intelletto sia solo dovuto all'autorità di Dio che rivela, o della Chiesa che infallibilmente definisce; e sosteniamo che il cattolico non può rifiutare all'insegnamento della Chiesa quell'assenso, sia di fede sia religioso, che a tale insegnamento risponde, senza una grave colpa che intaccherà più o meno la sua professione di cattolicismo. Questo doppio assenso deve essere sempre interno, pieno e sincero, con questa differenza che l'assenso di fede è necessariamente irreformabile, ed in questo senso assoluto, laddove non ripugna che l'assenso religioso si possa riformare, e di fatto si riformi, non certamente a proprio senno, ma solamente allora quando l'autorità ecclesiastica, che sola ne ha il potere, giudicasse necessario di riformare il suo insegnamento in una materia intorno alla quale, come si suppone, non ha esercitata la sua infallibile autorità. L'assenso religioso sarebbe di certo illusorio se si sottoponesse alle ragioni individuali che altri potesse avere in contrario.

Il discepolo, invece, della scuola cattolico-liberale non ammette come necessario altro assenso da quello infuori che si dice assenso di fede, e che per giunta, come apparisce dalla seconda proposizione, egli limita all'assenso di fede divina e cattolica; poichè tal gente tiene per indubitatamente concesso che la Chiesa non è infallibile quando definisce una verità non rivelata, qualunque voglia essere l'attinenza di tale verità colla rivelazione.

Che l'infallibilità della Chiesa, e quindi del Papa, si estenda anche alle verità non rivelate ma connesse colla rivelazione è, come insegna il Cardinale Mazzella, «la sentenza difesa dall'unanime magistero dei teologi, i quali condannano l'opinione contraria o come errore gravissimo o anche quale pretta eresia [5]

Dal fin qui detto dev'essere a tutti manifesto che nessun dubbio può dunque cadere intorno all'obbligo dell'assenso di fede divina e cattolica. Esso, tutti consenzienti, e dovuto dai cattolici ad ogni verità rivelata che sia dalla Chiesa definita, e a maggior distinzione aggiungiamo, che esso non può darsi che a tali verità. L'insegnamento del Concilio Vaticano sopra questo punto è conosciuto da tutti: «Fide divina et catholica ea omnia credenda sunt quae in verbo Dei scripto vel tradito continentur, et ab Ecclesia sive solemni judicio, sive ordinario et universali magisterio, tamquam divinitus revelata credenda proponuntur [6]

La questione, pertanto, si riferisce solo all'assenso di fede ecclesiastica e all'assenso religioso. In altre parole essa riguarda l'obbedienza dell'intelletto dovuta alla Chiesa quando insegna verità non rivelate, ma o connesse colla rivelazione, ovvero anche solo concernenti il bene generale della Chiesa, i suoi diritti e la sua disciplina, sia che insegni valendosi della sua infallibile autorità, sia solamente esercitando quella sacra autorità che abbiamo chiamata autorità di provvidenza dottrinale.

Al nostro proposito basterà dimostrare che, oltre l'assenso di fede divina e cattolica, vi e un altro assenso che pur si deve prestare dai cattolici agli insegnamenti della Chiesa. Quale debba essere nei diversi casi questo assenso, potrà facilmente determinarsi applicando i principii che abbiamo già esposti di sopra.

Nessuno può negare che se la Chiesa e stata da Cristo costituita infallibile depositaria della rivelazione, autentica maestra, testimone di essa e giudice in ogni materia che vi appartenga, alla Chiesa stessa deve assolutamente attribuirsi il diritto non solamente di definire il fatto della sua autorità, che è verità rivelata; ma anche di dichiararne la natura, l'oggetto, l'estensione e di determinare qual sia il dovere dalla parte dei fedeli di sottomettersi a quell'autorità. Un tal diritto non può rifiutarsi senza distruggere allo stesso tempo la missione confidata da Cristo alla Chiesa. Sarebbe davvero assurdo supporre che Cristo desse alla Chiesa una missione da compiere, senza che le desse parimente i mezzi necessarii per venirne a capo.

Questa dottrina riceve lume e conferma dalle parole di Leone XIII nella sua Enciclica «Sapientiae Christianae» del 10 Gennaio 1890. «Questo doppio ordine di cose, cioè quanto si ha da credere e quanto si ha da operare, viene dalla Chiesa, e in essa dal Sommo Pontefice, per diritto divino decretato. Il perchè il Pontefice, in virtù della sua autorità, dee poter giudicare quali sieno le cose contenute nella parola di Dio, quali dottrine con essa consuonino, e quali no: e all'istesso modo additare ciò che è onesto e turpe, e quel che si ha da fare o fuggire per ottenere la salute eterna: altrimenti egli non sarebbe per l'uomo nè certo interprete della divina parola, nè duce al vivere sicuro [7]

Laonde se la Chiesa usa di tal diritto e definisce che i cattolici sono strettamente obbligati a sottomettersi al suo insegnamento anche quando l'obbietto non ne è rivelato, i cattolici saranno strettamente tenuti ad accettare questa decisione, e quindi a sottomettersi a quell'insegnamento. Di più, se la Chiesa per raffermare la sua decisione facesse di questa sottomissione l'oggetto d'uno speciale precetto, ai cattolici sarebbe allora anche interdetto sotto pena di anatema di tenere che non sono obbligati ad osservarlo, e quindi di difendere che sono liberi di accettare o rifiutare a proprio senno la dottrina non rivelata proposta dalla Chiesa [8]. «Se alcuno dice che coloro che sono battezzati non sono obbligati ad osservare tutti i precetti della Santa Chiesa qualunque essi siano scritti o non scritti, salvo che a loro piaccia di sottomettersi ad essi, sia anatema [9]

Ora ha ella mai la Chiesa definito che tutti i cattolici abbiano stretto dovere di sottomettersi al suo magistero anche in materie non rivelate? Ha ella mai con solenne e speciale precetto imposto l'obbligo d'assenso e d'obbedienza alle sue decisioni in simili materie?

Per rispondere a tali punti noi, lasciati da banda parecchi documenti che avremmo in pronto sopra tal materia, alcuni pochi ne citeremo che per la loro perspicuità valgono da sè a mettere del tutto fuor di dubbio la suddetta obbligazione.

Pio VI, nella Costituzione «Auctorem Fidei» nota ai teologi cattolici qual certissimo documento ex-cathedra, condanna la dottrina del Sinodo Pistoiese. Questa dottrina viene esposta in 85 proposizioni, poche delle quali sono dichiarate ereticali, e quindi direttamente opposte al domma rivelato; le altre sono semplicemente qualificate di erronee, false, temerarie, scandalose, prossime all'eresia ecc. e però direttamente opposte alla dottrina che non è rivelata, ma in qualche modo connessa colla rivelazione, e necessaria per la custodia e difesa della medesima. Il Sommo Pontefice, tuttavia, senza fare veruna distinzione tra le proposizioni eretiche, e le altre che meritano una censura inferiore, ingiunge ad ogni cattolico di ripudiarle tutte nel medesimo senso nel quale egli le ha condannate, e di giudicarle tutte degne di quella censura che egli stesso ha loro inflitta. «Mandamus omnibus utriusque sexus christifidelibus ne de dictis propositionibus et doctrinis sentire, docere, praedicare praesumant, contra quam in hac nostra constitutione declaratur.» Egli e chiaro che l'obbedienza qui imposta ai cattolici è assoluta. Si dà loro precetto di non pure pensare o giudicare (sentire) di quelle proposizioni altrimenti da quello che il Papa stesso fa nella suddetta Costituzione! Lo stesso precetto «Mandamus etc.» si legge nella Costituzione «Unigenitus» di Clemente XI contro gli errori di Quesnello.

I fautori moderni del «Non Serviam» sanno, o certamente dovrebbero sapere, che quel che è chiamato dai teologi un fatto dommatico, a mo' d'esempio che alcune determinate proposizioni eretiche si trovino in un certo libro scritto da questo o da quell'autore, non è una verità rivelata. Pure la Chiesa ha sempre richiesto e richiede sotto le più severe pene, che i suoi figli sottopongano il giudizio all'insegnamento di lei intorno a fatti di tal natura.

Così fece Clemente XI nella Costituzione «Vineam Domini», dove si tratta della famosa questione delle cinque proposizioni eretiche, contenute nel libro di Giansenio intitolato Augustinus. Questo «fatto dommatico» era stato già definito da Innocenzo X nel 1653, e piu chiaramente ancora da Alessandro VII nel 1665 in queste parole: Quinque illas propositiones [haereticas] ex libro praememorati Cornelii Episcopi Iprensis, cui titulus est «Augustinus» excerptas fuisse (ecco il fatto dommatico) declaramus et definimus. Parlando, dunque, di questo fatto il Pontefice Clemente si esprime cosi: «Perchè si eviti pienamente in futuro qualsiasi occasione di errore, e perchè tutti i figli della Chiesa cattolica imparino ad udire Lei non solamente col tacere (giacchè anche gli empii tacciono nelle tenebre) ma eziandio coll'interno assenso, che costituisce la vera obbedienza dell'uomo ortodosso, in virtù della nostra apostolica autorità decretiamo, dichiariamo, stabiliamo ed ordiniamo con questa Costituzione da valere in perpetuo, che con tale ossequioso silenzio non si soddisfà in alcun modo a quella obbedienza che è dovuta alle Costituzioni Apostoliche precitate [10]

Qui noi vorremmo che il lettore ponesse ben mente alla natura della obbedienza che deve prestarsi all'insegnamento della Chiesa intorno ad una verità non rivelata, e che il Papa dichiara essere «vera orthodoxi hominis obedientia.» Questa non deve essere solamente esterna (tacendo), ma interna altresì (interius obsequendo): il che importa naturalmente l'assenso dell'intelletto al magistero della Chiesa, quantunque l'oggetto di tal magistero sia anche solo «un fatto dommatico», che è quanto dire una verità non rivelata.

E di vero, che l'obbedienza del vero cattolico, quanto alla rigorosa obbligazione, non debba essere ristretta dentro i limiti del domma rivelato è definito dalla Chiesa e altresì esplicito e solenne dettato del Concilio Vaticano. Ecco le sue autorevoli parole: «Giacchè non basta evitare l'eretica pravità, se non si fuggano ancora diligentemente quegli errori che ad essa più o meno si accostano, ammoniamo tutti del dovere di osservare altresì le Costituzioni e i Decreti, coi quali le prave opinioni di questo genere, che qui esplicitamente non sono enumerate, furono già proscritte e proibite da questa Santa Sede [11].» In altre parole il vero cattolico non deve rinserrare la sua obbedienza nei confini di quelle dottrine della Chiesa, la cui negazione sarebbe esplicita eresia, ma egli deve darla ancora a tutte le costituzioni e decreti pei quali dalla Santa Sede viene dannata e proscritta qualunque perniciosa dottrina.

Quindi deriva il dovere per ogni cattolico di accettare il Sillabo del S. P. Pio IX, e di rigettare gli errori che vi sono riprovati. E qui, a fin di prevenire una difficoltà possibile a farsi da qualcuno che forse considera esser atto di alto amore di patria l'ignorare il Sillabo, e la obbligazione che ne viene, non sarà inutile osservare che tutt'i teologi cattolici, anche quelli non sospetti di oscurantismo, e che come il Cardinale Newman [12] ed il Vescovo Fessler [13], a torto [14], dubitano o negano il Sillabo avere il valore di un documento ex cathedra, convengono nell'insegnare «esser dovuto a tal documento piena sommissione da ogni cattolico», e ancora «essere imposto dall'obbedienza dovuta al capo della Chiesa di tenere per certo che tutte le proposizioni del Sillabo se non infallibilmente almeno giustamente furono condannate». Leone XIII nella sua Enciclica «Immortale Dei» parlando dei Romani Pontefici suoi predecessori che «ben comprendendo i doveri dell'Apostolico loro ministero» «con gravissime parole» avevano in varii tempi condannati diversi errori, allude al Sillabo di Pio IX che «similmente in varie circostanze, secondo l'opportunità, proscrisse molti degli errori più diffusi, i quali poscia ordinò che venissero raccolti tutti insieme, affinchè nel dilagamento di tante false opinioni non rimanessero i cattolici senza sicura guida [15]» .

Nè questo è tutto. Abbiamo ancora un importantissimo documento di Pio IX, l'Enciclica «Quanta Cura», nella quale il Sommo Pontefice «in virtù dell'apostolica autorità ricevuta da Cristo» condanna solennemente la dottrina del «Non Serviam» di cui andiamo parlando, e «vuole e comanda che essa sia da tutti i figliuoli della Cattolica Chiesa tenuta per riprovata, proscritta e condannata

«Non possiamo passare sotto silenzio, cosi il Pontefice, l'audacia di quelli, i quali intolleranti della sana dottrina, contendono che si possa, senza peccato e iattura della professione cattolica negare l'assenso e l'obbedienza a quei decreti e giudizii della Sede apostolica, l'obbietto del quali si dichiara che riguarda il bene generale della Chiesa e i suoi diritti e la sua disciplina, purchè essi non tocchino i dommi della fede e dei costumi. Il che quanto grandemente si opponga al domma cattolico della piena potestà del Romano Pontefice divinamente conferitagli dallo stesso Cristo Signore, in ordine a pascere, e reggere e governare la Chiesa universale, non e chi apertamente non vegga ed intenda [16]

Queste parole provano - 1) che la Chiesa ha piena autorità di insegnare non semplicemente i punti che toccano i dommi della fede e della morale, ma qualsiasi verità pertinente al bene generale della Chiesa, ai suoi diritti, e alla sua disciplina; - 2) che a tale insegnamento non può venir negato assenso ed obbedienza senza fallire alla coscienza, e senza venir meno alla professione di cattolicismo; - 3) che il cattolico liberale, limitando come fa l'assenso e l'obbedienza propria ai soli dettati che riguardano i dommi della fede e della morale, si oppone gravemente al domma della somma potestà del Romano Pontefice; e - 4) che questa opinione e esplicitamente dannata dalla Santa Sede come errore proprio di quelli che un'audacia orgogliosa rende incapaci di sana dottrina, la quale ogni devoto figlio della Chiesa è obbligato di tenere nell'animo suo come certa ed indubitata.

Può invero sembrare che nulla di più manifesto possa esser detto a condanna di questa opinione; pure se ci facciamo a leggere le Lettere «Gravissimis» del 12 Dec. 1862 dello stesso Pontefice vi troveremo parole se non piu chiare certo piu severe. Ecco il testo del Pontefice. «Ecclesia ea potestate sibi a Divino suo Auctore commissa, non solum jus sed officium praesertim habet non tolerandi, sed proscribendi ac damnandi omnes errores, si ita fidei integritas et animarum salus postulaverit; et omni philosopho qui Ecclesiae filius esse velit, ac etiam philosophiae officium incumbit nihil unquam dicere contra ea quae Ecclesia docet, et ea retractare, de quibus eos Ecclesia monuerit. Sententiam autem quae contrarium docet omnino erroneam, et ipsi fidei Ecclesiae ejusque auctoritati vel maxime iniuriosam esse edicimus et declaramus

Il che in piano volgare val quanto dire che la dottrina da noi impugnata, viene dal supremo capo e dottore della Chiesa dichiarata «onninamente erronea, e sovranamente ingiuriosa alla fede della Chiesa e alla sua autorità.»

La stessa erronea dottrina è condannata nella proposizione 22a del Sillabo. «L'obbligazione che al tutto vincola i maestri e gli scrittori cattolici, si riduce a quelle cose solamente, che dall'infallibile giudizio della Chiesa sono proposte a credersi da tutti siccome dommi di fede [17]

Leone XIII non e meno preciso de' suoi antecessori. Parlando nella sua Enciclica «Sapientiae Christianae» di questa obbedienza alla Chiesa, egli dice che essa deve essere «perfetta ed assoluta», e che «essa è il carattere distintivo dal quale i veri cattolici furono sempre e sono ancora riconosciuti.» E quali sono i limiti di una tale obbedienza? A questa domanda, così risponde Leone XIII: «Nel determinare i limiti dell'obbedienza niuno si dia a credere doversi obbedire all'autorità dei sacri Pastori, massime del romano Pontefice soltanto in ciò che spetta al domma, il cui pertinace ripudio non può sceverarsi dal peccato di eresia. Che anzi neppur basta l'accettare con sincero e fermo assenso quelle dottrine, le quali, avvegnacchè non difinite da un solenne giudizio della Chiesa, tuttavolta vengono dall'ordinario e universale magistero della medesima proposte alla credenza de' fedeli come divinamente rivelate; ed hannosi a credere, secondo il decreto del Concilio Vaticano, con fede cattolica e divina. Ma questo ancora dev'essere annoverato tra i doveri dei cristiani, che si lascino reggere e governare dalla potestà e direzione dei Vescovi e soprattutto dall'Apostolica Sede [18]

Ai precedenti aggiungeremo un altro solo documento che spiega, a parer nostro, il dovere dell'obbedienza di cui trattiamo nel più chiaro modo e più calzante che si possa desiderare. Lo togliamo dalla celebre Enciclica «Immortale Dei» dello stesso Pontefice. «Nell'ordine delle idee e necessario ritenere nell'animo con saldo convincimento, e, ogni qualvolta occorre, professare apertamente tutto quanto insegnarono o saranno per insegnare i romani Pontefici. E particolarmente, rispetto a quelle che si suol chiamare libertà moderne, è d'uopo che ognuno se ne rimetta al giudizio della Sede Apostolica, e non ne pensi diversamente da lei [19]

Il punto, dunque, che imprendemmo a dimostrare contro la scuola liberale è reso patente. Tutt'i documenti che abbiam citato asseverano il dovere che incombe ad ogni cattolico di sottoporre il suo giudizio al magistero della Chiesa non solo nelle materie che sono rivelate, ma in quelle altresì che nol sono, ma riguardano la custodia, difesa o spiegazione della rivelazione, il bene generale della Chiesa, i suoi diritti e la sua disciplina.

Vorrà forse alcuno contendere alla Chiesa il diritto di asserire un tal dovere? Non è essa il solo supremo ed infallibile giudice de' diritti che essa ricevette dal suo Fondatore? Avrebbe dunque errato nell'asseverare questo dovere? Se così fosse, nonostante la divina assistenza promessale ogni giorno fino alla consumazione de' secoli, essa avrebbe dichiarato peccaminoso ciò che non è tale, essa avrebbe solennemente pronunziato esser necessario a conservare intera la cattolica professione ciò che invece poteva mettersi da parte senza veruna iattura di questa. In altre parole la Chiesa che fu costituita da Cristo nostro Signore per essere nostra guida certa e sicura sulla strada della verità e della virtù, ci avrebbe vergognosamente ingannati. Essa sarebbe venuta meno alla sua missione, e perciò non sarebbe più la Chiesa di Cristo.

Noi siam certi che i nostri progressisti cattolici raccapricceranno d'orrore in faccia a tali eretiche conclusioni. Bisogna, dunque, che parimente inorridiscano dinnanzi ai loro «perniciosi principii» che logicamente li conducono a tali conclusioni. «Muta antecedentia» è l'aurea monizione di Sant'Agostino, «si vis vitare sequentia

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NOTE:

[1] «Quod Apostolici muneris» 28 Dec. 1878.

[2] Breve dato a Roma il 7 Marzo 1873. Vedi anche l'Osservatore Romano del 27 Decembre 1876.

[3] Vedi la Civiltà Cattolica Serie 10, Vol. I, p. 254.

[4] «Illa sacra auctoritas providentiae doctrinalis, vi muneris sui, sufficientissimum est motivum ex quo possit, et, si forma decreti id exigat, debeat pia voluntas imperare consensum religiosum seu theologicum intellectus.» De Divina Traditione et Scriptura. Thes. XII.

[5] De Religione et Ecclesia. Disp. 4. art. 8.

[6] Const. Dei Filius, cap. 3.

[Trad.: «Con fede divina e cattolica deve credersi tutto ciò che è contenuto nella parola di Dio scritta o tramandata, e che è proposto dalla Chiesa come divinamente rivelato sia con giudizio solenne, sia con magistero ordinario universale.» Cfr. D.S. 3011. N.d.R.]

[7] «De utroque genere, nimirum et quid credere oporteat et quid agere, ab Ecclesia jure divino praecipitur, atque in Ecclesia a Pontifice maximo. Quamobrem judicare posse Pontifex pro auctoritate debet quid eloquia divina contineant, quae cum eis doctrinae concordent, quae discrepent: eademque ratione ostendere quae honesta sint, quae turpia; quid agere, quid fugere, salutis adipiscendae causa, necesse sit : aliter enim nec eloquiorum Dei certus interpres nec dux ad vivendum tutus ille esse homini posset.»

[8] «Si quis dixerit baptizatos liberos esse ab omnibus Sanctae Ecclesiae praeceptis, quae vel scripta vel tradita sunt, ita ut ea observare non teneantur, nisi se sua sponte illis submittere voluerint; A. S.»

[9] Conc. Trid. can. 8 De Baptismo.

[10] Ut quaevis imposterum erroris occasio penitus praecidatur, atque omnes catholicae Ecclesiae filii Ecclesiam ipsam audire, non tacendo solum, (nam et impii in tenebris conticescunt) sed, et interius obsequendo, quae vera est orthodoxi hominis obedientia, condiscant, hac nostra perpetuo valitura constitutione, obedientiae, quae praeinsertis Apostolicis Constitutionibus debetur obsequioso illo silentio minime satisfieri... auctoritate apostolica decernimus, declaramus, statuimus, et ordinamus».

[11] «Quoniam vero satis non est, haereticam pravitatem devitare, nisi ii quoque errores diligenter fugiantur, qui ad illam plus minusve accedunt; omnes officii monemus, servandi etiam Constitutiones et Decreta, quibus pravae ejusmodi opiniones, quae istic diserte non enumerantur ab hac Sancta Sede proscriptae et prohibitae sunt.»

[12] «Letter to the Duke of Norfolk.»

[13] «La vera e la falsa infallibilità» pp. 43, 44.

[14] Che il Sillabo abbia il valore di un documento ex cathedra, ed in qual senso debba ciò intendersi, fu dimostrato nei volumi 5 e 6 della nostra serie XIII. La stessa sentenza si troverà difesa dal Cardinale Mazzella. «De Religione et Ecclesia.» Disp. 5. art. 6.; Schrader. «De theologia generatim» p. 136 et seg. etc. etc.

[15] «Non absimili modo Pius IX ut sese opportunitas dedit, ex opinionibus falsis quae maxime valere coepissent, plures notavit, easdemque postea in unum cogi jussit ut scilicet in tanta errorum colluvione haberent catholici homines quod sine offensione sequerentur.»

[16] «Silentio praeterire non possumus eorum audaciam, qui sanam non sustinentes doctrinam contendunt illis Apostolicae Sedis judiciis et decretis, quorum obiectum ad bonum generale Ecclesiae, ejusdem jura ac disciplinam spectare declaratur, dummodo fidei morumque dogmata non attingant, posse assensum et obedientiam detrectari absque peccato, et absque ulla catholicae professionis jactura. Quod quidem quantopere adversetur catholico dogmati plenae potestatis Romano Pontifici ab ipso Christo Domino divinitus collatae universalem pascendi regendi et gubernandi Ecclesiam, nemo est qui non clare aperteque videat et intelligat.»

[17] «Obligatio, qua catholici magistri et scriptores omnino adstringuntur, coarctatur in iis tantum, quae ab infallibili Ecclesiae iudicio veluti fidei dogmata ab omnibus credenda proponuntur.»

[18] «In constituendis obedientiae finibus, nemo arbitretur sacrorum Pastorum maximeque romani Pontificis auctoritati parendum in eo dumtaxat esse, quod ad dogmata pertinet, quorum repudiatio pertinax disjungi ab haereseos flagitio non potest. Quin etiam neque satis est sincere et firmitus assentiri doctrinis, quae ab Ecclesia, etsi solemni non definitae judicio, ordinario tamen et universali magisterio tamquam divinitus revelatae credendae proponuntur: quas fide catholica et divina credendas Concilium Vaticanum decrevit. Sed hoc est praeterea in officiis christianorum ponendum, ut potestate, ductuque Episcoporum imprimisque Sedis apostolicae regi se gubernarique patiatur.»

[19] «In opinando quaecumque Pontifices Romani tradiderunt vel tradituri sunt singula necesse est et tenere judicio stabili comprehensa, et palam, quoties res postulaverit, profiteri. Ac nominatim de iis quas libertates vocant novissimo tempore quaesitas oportet Apostolicae Sedis stare judicio, et quod ipsa senserit idem sentire singulos.»