Teol. dogm. vol. VIII






























R. P. Giovanni Perrone S.J.

Da: PRELECTIONES THEOLOGICAE,  quas in Collegio Romano S. J. habebat Joannes Perrone e Societate Jesu, in eod. Coll. Theol. Prof., editio lovaniensis, diligenter emendata, et variis accessionibus ab Auctore locupletata, vol. VIII (continet Tractatus de locis theologicis partem priorem, videlicet de Ecclesia et de Romano Pontifice), Lovanio, 1843.

(Vol. VIII, pag.255 -269)
Trattato dei luoghi teologici, parte I, cap. IV, art. II (De Ecclesiae infallibilitate).
PROPOSIZIONE II.

La Chiesa cattolica è parimenti infallibile anche nel discernere i fatti dogmatici.

384. Per chiarire questa questione, bisogna stabilire dapprima ciò che si intende con l'espressione fatto dogmatico; occorre poi determinare esattamente l'oggetto di questa ulteriore infallibilità.

385. Con l'espressione fatto dogmatico si intende un fatto [factum] connesso al diritto [jus] [*], il quale appunto determina il senso di un qualunque scritto, in ordine alla sua ortodossia o eterodossia, inteso dall'autore; e perciò consiste interamente in una qualche dottrina quale l'autore la trasmette e la insegna con un testo, una proposizione oppure con una sua sentenza. Per cui, riassumendo in breve, si può dire tranquillamente: Il fatto [factum] dal quale è determinato il diritto [jus]; o ancora: Diritto [jus] fondato sul fatto [factum]. [In latino: «Facti igitur dogmatici nomine, prout hic sumitur, significatur factum cum jure connexum, quod nempe determinat sensum alicujus scripti, in ordine ad ejus orthodoxiam vel heterodoxiam, ab auctore intentum; ac totum proinde situm est in aliqua doctrina, prout haec ab auctore textu, propositione aut sententia sua traditur ac docetur. Quo fit, ut, si paucis illud complecti libeat, haud incommode dici queat: Factum, a quo determinatur jus, vel etiam: Jus in facto fundatum.» N.d.T.] Per cui, siccome si può considerare la dottrina di un autore sotto un duplice punto di vista, e cioè sia in sè, sia nell'insieme del discorso e riguardo al fine dell'autore che scaturisce dallo stesso insieme del discorso, il fatto dogmatico riguarda la dottrina nel suo insieme, dalla quale è determinato il senso ovvero la mens che appare manifestamente nel libro o nello scritto di quell'autore. L'oggetto perciò della definizione, e di conseguenza dell'infallibilità della Chiesa, almeno diretto, è dunque il diritto, cioè l'ortodossia o l'eterodossia di una qualche dottrina che è contenuta nel testo o nella proposizione di un determinato libro, quale emerge dall'insieme del discorso o, come si dice volgarmente, dal contesto e dal fine dello stesso autore.

386. Da una tale nozione di fatto dogmatico si inferisce 1° che esso non consiste nel testo o nella proposizione presa in se stessa e isolatamente, o considerata al di fuori del senso ovvero della mens dell'autore; può accadere infatti che una proposizione considerata in se stessa sia ortodossa, e che sia erronea o eretica nel senso dell'autore che l'insegna; ad esempio in uno scrittore cattolico la seguente  proposizione: La fede giustifica è ortodossa, perchè la si deve intendere secondo l'analogia della fede: La fede dispositivamente [dispositive] giustifica insieme con gli altri elementi che concorrono alla giustificazione; ma in uno scrittore luterano la stessa proposizione è eretica perchè, secondo il sistema luterano, si intende della sola fede che giustifica formalmente [formaliter].

387. Se ne inferisce 2° che la mens ovvero il senso dell'autore che si richiede per costituire il fatto dogmatico non è la mens o il senso soggettivo e personale, di cui Dio solo è giudice, ma è invece il senso oggettivo che emerge dal libro stesso, dall'insieme del discorso, dal parallelismo e da altri elementi che determinano questo senso, per così dire, esterno.

388. Se ne conclude 3° che l'oggetto della definizione, e di conseguenza dell'infallibilità della Chiesa, non è solo il fatto in tanto che lo si prende separatamente dal diritto, nè solamente il diritto, ma bensì il fatto unito inseparabilmente al diritto. Perchè il fatto che ad esempio Lutero oppure Calvino ha scritto questo o quello non è l'oggetto della definizione, ma è presupposto dalla storia, dalla critica ecc. Così pure il fatto, in tanto che esprime la mens ovvero il senso oggettivo dell'autore nel modo che abbiamo spiegato, non è nemmeno l'oggetto diretto della definizione, perchè anche il senso si trae dal contesto, dal parallelismo dei luoghi, dalla loro comparazione, dal loro insieme, dallo scopo e dalle altre regole critiche, e pure lo si presuppone, per così dire, come preambolo certo. Ecco perchè la definizione infallibile della Chiesa cade direttamente sul diritto che è fondato sul fatto [1], ovvero sull'ortodossia o eterodossia di una qualche dottrina contenuta in un determinato testo o proposizione in ordine e relazione alla mens ovvero al senso oggettivo dell'autore che essa esprime. E poichè invero si può affermare e stabilire di tale o tal'altra dottrina che essa sia cattolica o eretica in maniera infallibile solo per mezzo della relazione che essa ha con la mens oggettiva dell'autore, ne risulta che in concreto la Chiesa non può giudicare infallibilmente il diritto senza giudicare indirettamente nello stesso tempo il fatto, che è la base, il fondamento e la radice da cui deriva in concreto il diritto ovvero la verità o la falsità, l'ortodossia o l'eterodossia  di una qualche dottrina, col quale, come abbiamo detto, è necessariamente ed inseparabilmente connesso, e dal quale dipende.

389. I giansenisti, per eludere la condanna delle cinque proposizioni tratte dall'Augustinus di Giansenio, guidati da Arnauld [**], presero a distinguere tra il diritto ed il fatto. Professavano che tali proposizioni prese in se stesse erano state proscritte giustamente, e che anch'essi le condannavano di cuore in quanto eretiche; ma protestavano che nessuna ragione avrebbe potuto portarli a credere e a riconoscere che esse fossero contenute nell'Augustinus di Giansenio e che fossero eretiche nel senso e nella mens di Giansenio. Infatti, dicevano, questo è un fatto puramente umano, e tutti riconoscono che riguardo ad un fatto umano la Chiesa non gode dell'infallibilità; ne concludevano che nè dovevano nè potevano obbedire contro la propria coscienza alla condanna ed alla censura delle cinque proposizioni nel senso dell'autore [2]. I giansenisti si sforzavano così di sottrarsi alla meritata condanna, e perciò furono condannati a più riprese [3].

390. Dalla distinzione introdotta dai giansenisti tra diritto e fatto è sorta la controversia sull'infallibilità della Chiesa nel giudicare i fatti dogmatici. I giansenisti di comune accordo rifiutano alla Chiesa questa prerogativa, tutti i cattolici al contrario glie lo accordano con unanime consenso; perciò noi proveremo insieme a questi ultimi la proposizione da loro enunciata.

391. La Chiesa di Cristo, secondo quanto detto, non solo è testimone infallibile del deposito della rivelazione che ha ricevuto in custodia da Cristo e dagli Apostoli, ma è inoltre giudice infallibile nel dirimere le controversie, e maestra infallibile nel suo ministero quotidiano. Ma non potrebbe essere giudice infallibile, maestra infallibile nell'insegnare la sana dottrina al popolo, se non fosse anche infallibile riguardo ai fatti dogmatici. [Lat: Christi Ecclesia, ex dictis, non solum testis est infallibilis depositi revelationis, quod a Christo et Apostolis custodiendum accepit, sed est praeterea infallibilis judex in controversiis dirimendis, ac magistra infallibilis in ministerio quotidiano. Atqui neque judex infallibilis nec infallibilis magistra esset in docendo populum sanam doctrinam, nisi pariter infallibilis esset in factis dogmaticis. N.d.T.]

392. Infatti, secondo quanto premesso, il diritto è così strettamente unito al fatto e ne dipende a tal punto che, se la Chiesa non potesse nemmeno indirettamente giudicare infallibilmente sul fatto, non potrebbe in alcun modo giudicare sul diritto, ovvero sull'ortodossia o sull'eterodossia di una qualche proposizione. Ma siccome la Chiesa, per poter conservare la dottrina di Cristo pura ed intatta tra i fedeli, ed allontanarli dai pascoli velenosi, ed insegnar loro la sana dottrina, ha assolutamente bisogno di godere di un giudizio infallibile e di un infallibile magistero, ne consegue evidentemente che essa deve essere infallibile non meno sul diritto che sul fatto dal quale il diritto dipende. Altrimenti qualora la Chiesa, per timore che i fedeli possano essere contaminati da dogmi cattivi, condannasse alcune proposizioni o la dottrina contenuta in qualche libro, e ne proibisse la lettura, essi non sarebbero obbligati ad obbedirle, perchè potrebbero replicare che la Chiesa può ingannarsi in questo giudizio, e che di fatto si è ingannata ritenendo che tale sia il senso dell'autore e che, a causa di questa falsa supposizione, essa abbia condannato come eretiche o erronee delle proposizioni vere ed ortodosse. La Chiesa inoltre non potrebbe cacciare i lupi dall'ovile perchè, quando essa proscrivesse queste dottrine, i loro autori potrebbero sempre affermare che la Chiesa non ha capito la loro mens e che di conseguenza ha condannato erroneamente le loro dottrine. Tutte cose queste che, come è evidente, renderebbero vano e superfluo il potere di magistero affidatole da Cristo, come pure quello di giudicare nelle controversie riguardanti la fede ed i costumi. Si aprirebbe così un'ampia via a tutti gli errori sia teorici che pratici, con ingente detrimento della fede e dei costumi.

393. Di più ancora: Cristo, istituendo la sua Chiesa, si è proposto il fine di fornire agli uomini, per mezzo di lei, un mezzo sicuro per attuare la loro salvezza, e per questo, come abbiamo dimostrato, egli l'ha dotata dell'infallibilità; ma, per raggiungere questo scopo, l'infallibilità nei confronti dei fatti dogmatici non le è meno necessaria dell'infallibilità in generale: dunque, se non vogliamo fare l'assurda affermazione che Cristo non abbia dotato la sua Chiesa dei mezzi propri ad ottenere il suo fine, è necessario ammettere che Egli le ha conferito anche l'infallibilità atta a giudicare dei fatti dogmatici. In effetti questo tipo di infallibilità, come abbiamo veduto, non le è meno necessaria dell'infallibilità in generale, sia per distinguere la vera dalla falsa dottrina, sia per impedire che i falsi dottori inducano gli incauti in errore, sia infine per istruire rettamente i fedeli nella sana dottrina. Essendo infatti universalmente accettato che gli autori espongono i loro propri sensi nei loro scritti o libri, se la Chiesa non fosse stata dotata da Cristo dell'infallibilità nel giudicare dell'ortodossia o dell'eterodossia della dottrina quale risulta dal contesto, ovvero in quanto il diritto si appoggia sul fatto, le sarebbe assolutamente impossibile portare a termine la propria missione.Perrone Teologia dogmatica

394. Ma Cristo, Giov. XXI, disse a Pietro: Pasce oves meas... pasce agnos meos, Pasci le mie pecore... pasci i miei agnelli. Pietro esortava i vescovi scrivendo: Pascite, qui in vobis est, gregem Dei, Pascete il gregge di Dio che vi è stato affidato [4]; e Paolo così parla agli anziani della chiesa di Efeso che aveva riunito: Attendite vobis et universo gregi, in quo vos Spiritus Sanctus posuit Episcopos regere Ecclesiam Dei, Vegliate su di voi e su tutto il gregge sul quale lo Spirito Santo vi ha istituiti vescovi per governare la Chiesa di Dio; e, dando ragione di questo avvertimento, soggiungeva: Ego scio, quoniam intrabunt post discessionem meam lupi rapaces, non parcentes gregi. Et ex vobis ipsis exurgent viri loquentes perversa, ut abducant discipulos post se. Propter quod vigilate. Perchè so che dopo che vi avrò lasciato s'introdurranno dei lupi voraci che non risparmieranno il gregge. Se ne eleveranno anche tra voi stessi, e diranno cose perverse per trascinare discepoli dietro di loro. Perciò, vegliate [5]. Ma questa loro vigilanza sarebbe stata del tutto inutile se i Vescovi non avessero potuto giudicare, in maniera certa ed infallibile, se ciò che questi novatori dicevano o scrivevano era vero oppure falso, cattolico oppure eretico. Infine lo stesso apostolo avrebbe vanamente comandato a Tito di vegliare perchè gli anziani conservino la vera fede, sani in fide [6] se nè Tito nè gli altri vescovi tutti insieme, ancorchè uniti al capo della Chiesa, non avessero potuto giudicare e discernere, senza timore d'ingannarsi o d'essere ingannati, se una dottrina quale è esposta dai suoi autori fosse cattolica od eretica, perchè essi non potrebbero pascere convenientemente il gregge a loro affidato. Tutte cose sconvenienti ed assurde.

395 Ecco perchè la Chiesa ha fatto uso di questo potere durante tutto il corso dei secoli senza che mai nessuno, eccettuati forse gli eretici, abbia reclamato e non sia stato persuaso che in questo il suo giudizio è infallibile. A ragione, al concilio di Nicea, la Chiesa condannò la Thalia di Ario come piena di errori e di eresie [7], condannò gli scritti di Nestorio ai concili di Efeso e di Calcedonia per lo stesso motivo; al contrario approvò gli scritti di Cirillo, contro quello stesso autore, come ortodossi [8], e tale è stata la sua condotta durante i secoli successivi, ed il V concilio ecumenico più degli altri ne fornisce un chiaro esempio con la condanna dei tre capitoli [9], per non dire del resto.

396. Dunque, sia che si consideri l'incarico che Cristo ha affidato alla sua Chiesa, come pure il fine che si è proposto istituendola, come anche la prassi costante della Chiesa in ogni tempo, è evidente che essa è infallibile anche nel discernere i fatti dogmatici, come era da dimostrarsi [10].

Obiezioni

397. Obiez. prima. 1° La Chiesa è infallibile solo per ciò che è contenuto nella rivelazione divina; ma il fatto dogmatico, per esempio Giansenio, ovvero il senso e la mens di Giansenio nelle cinque proposizioni condannate, quale è contenuto nell'Augustinus o ne scaturisce, non è contenuto nè direttamente nè indirettamente nella rivelazione; di conseguenza bisogna convenire che una tale infallibilità non può essere di competenza della Chiesa. 2° Di certo si può determinare il senso di una qualche proposizione, di un testo o di un libro solo coll'ausilio delle regole della critica e dell'ermeneutica, della lezione, della comparazione, delle frasi, della usitata maniera di parlare, ed altri ausili del genere che fanno parte della logica e non sono oggetto dell'infallibilità. 3° Infatti, chi mai oserebbe dire che la Chiesa è infallibile nell'interpretare e determinare il vero senso di Tizio, ad esempio di Tacito, di Virgilio? Come si potrebbe pensare allora che sia infallibile nell'interpretazione dell'opera di Giansenio? 4° Ripugna inoltre che la Chiesa possa proporre a credere nuovi articoli di fede di cui non si fa parola nella parola di Dio scritta o nella parola di Dio tradizionale; ma tale sarebbe la condotta della Chiesa se ci proponesse come articolo di fede che tale è il senso di Giansenio nel suo Augustinus 5° Dunque, siccome si può conoscere il vero senso dell'autore solo con mezzi umani, non rimane altro che dire che siamo tenuti a ritenere o credere il fatto dogmatico definito dalla Chiesa non di fede divina ma tutt'al più di fede umana, fede che non esclude ogni timore d'ingannarsi. Perciò:

Risp. Ad 1m, Distinguo la maggiore. La Chiesa è infallibile solo sulle cose che sono contenute nella rivelazione divina in tanto che è testimone, Transeat, in tanto che è giudice e maestra, Nego. In effetti la Chiesa, oltre ad essere testimone delle cose che sono contenute nella rivelazione, ha anche l'incarico di giudice delle controversie e quello di un perpetuo magistero. Ma, come abbiamo dimostrato, la Chiesa non potrebbe soddisfare a questo duplice dovere se Cristo non le avesse concesso l'infallibilità. Certamente il senso di Giansenio contenuto nell'Augustinus non si trova nè direttamente nè indirettamente nella rivelazione, poichè si tratta di un fatto avvenuto alcuni secoli dopo la rivelazione, nè il giudizio o la definizione della Chiesa cade su questo fatto preso isolatamente ed in se stesso. In verità il diritto, ovvero l'ortodossia o l'eterodossia delle proposizioni di Giansenio o di chiunque altro, che si appoggia sul fatto e da cui dipende sia direttamente sia indirettamente, è contenuto nella rivelazione divina in ragione della dottrina contraddittoria alla dottrina rivelata oppure che differisce in qualsiasi maniera dalla dottrina rivelata. Ma siccome la definizione della Chiesa, come detto, porta direttamente sul diritto stesso, che si appoggia sul fatto e che, se non esistesse, trarrebbe seco la non esistenza del diritto concretamente definito, è evidente che la Chiesa non può in maniera diretta ed infallibile giudicare del diritto senza giudicare indirettamente e infallibilmente anche del fatto, a causa della loro connessione reciproca e dipendenza intima ed inseparabile.

399. Ad 2m Distinguo. Se si considera il fatto, cioè il senso dell'autore separatamente dal diritto, Transeat, o Concedo; se lo si considera in quanto fondamento del diritto dal quale dipende la sua verità e la sua certezza infallibile, come abbiamo spiegato, Nego.

400. Ad 3m, Nego la parità; infatti, negli esempi addotti, non vale la stessa ragione che vale per i fatti dogmatici, come è evidente da sè.

401. Ad 4m, Distinguo. E la Chiesa nel giudicare i fatti dogmatici giudica in maniera infallibile solamente della connessione del diritto col fatto dal quale dipende, Concedo; e crea degli articoli di fede assolutamente nuovi, Nego. Infatti tra le altre definizioni dogmatiche della Chiesa ed i fatti dogmatici vi è solamente la differenza, che in quelle la Chiesa giudica solamente del diritto senza relazione alcuna col fatto, ad esempio che la beata Vergine è madre di Dio, mentre in questi giudica inoltre della connessione o della relazione intima del diritto col fatto, ad esempio che l'espressione madre di Cristo nel senso in cui la impiegava Nestorio è eretica; e di conseguenza, come abbiamo detto, la definizione della Chiesa cade direttamente sul diritto ed indirettamente sul fatto, e se la Chiesa s'ingannasse su quest'ultimo, s'ingannerebbe anche giudicando del diritto [11].

402. Ad 5m, Nego la conseguenza. Infatti, quali che siano infine i mezzi usati dalla Chiesa per conoscere il senso o la mens di un autore, l'oggetto pieno della definizione nel suo insieme sarà un oggetto che si dovrà credere di fede divina per le ragioni addotte poco più sopra. Dio, nell'assistere la Chiesa, non esclude mezzi umani, come non li esclude nelle definizioni meramente dogmatiche.

403. Obiez. seconda. 1° Il pregiudizio di novità si oppone a questa dottrina, che ha cominciato ad esser sostenuta solo in questi ultimi tempi. 2° Certo, i Padri Leone Magno  [12], Pelagio II [13], Gregorio Magno [14] e gli altri, passim, hanno insegnato di comune accordo che, ad eccezione della sola fede, tutto ciò che è stato definito nei concilii può esser ritrattato. 3° Per questo gli ultimi due pontefici nominati non separarono dalla comunione coloro che rigettavano la definizione del V concilio ecumenico sui tre capitoli. 4° Abbiamo come esempi del tutto irrefragabili di questa antica fede, tra gli altri, Bellarmino e Baronio, il primo dei quali, parlando della condanna di Onorio pronunciata dal VI concilio, dopo aver citato numerose prove in sua difesa, conclude infine: Se non si può credere che il VI concilio fosse degenerato in conciliabolo, si deve ammettere un'altra soluzione, quella di Giovanni da Turrecremata, libro II de Ecclesia, cap. 93, il quale insegna che i Padri del VI concilio condannarono, è vero, Onorio, ma perchè erano mal informati e di conseguenza errarono nel loro giudizio. Infatti, benchè un legittimo concilio generale non possa errare, e siccome nemmeno questo VI concilio errò nel definire i dogmi della fede, può nondimeno errare sulle questioni di fatto. Ecco perchè possiamo affermare in tutta sicurezza che questi Padri furono ingannati da false dicerie, e non avendo compreso le lettere di Onorio, lo annoverarono immeritatamente nel numero degli eretici [15]. Quanto all'altro, cioè Baronio, dopo aver intessuto una lunga apologia dello stesso Onorio, conclude infine: Dirò similmente, per le cose che attengono alla fede, che la religione vuol assolutamente che non recediamo di uno iota da ciò che il santo concilio ha stabilito; ma che per ciò che attiene alle persone ed ai loro scritti, la censura non è così rigorosa. Infatti ne abbiamo un esempio evidente nel V concilio, che condannò i tre capitoli, di cui si può notare che il santo concilio di Calcedonia aveva giudicato diversamente, cioè di Teodoro, di Teodoreto e di Iba. Infatti non v'è dubbio che, per quanto riguarda i fatti, può ben essere che qualcuno s'inganni, ed allora possono esser applicate le parole di san Paolo ai Corinzi: Non possiamo nulla contro la verità, ma possiamo qualcosa per la verità [16]. 5° Il cardinal Pallavicini è dello stesso parere, lui che confessa apertamente che la controversia sul senso dei tre capitoli di cui si disputò al V concilio non era pertinente all'infallibilità della Chiesa e non era di fede [17]. 6° È dunque cosa certa e dimostrata, in tutti i tempi passati, che il giudizio della Chiesa sui fatti dogmatici non costituisce regola di fede.

404. Risp. Ad 1m, Distinguo. Si cominciò ad insegnare questa dottrina così formulata solo in questi ultimi tempi, Concedo; per quanto riguarda la cosa in se stessa, Nego. Abbiamo infatti spiegato che la Chiesa ha usato di questo potere a partire dalla propria origine, e che tutti i fedeli l'hanno obbedita in ciò come per le altre definizioni meramente dogmatiche. Ma siccome i giansenisti la posero in dubbio e perfino la negarono per sottrarsi alla giusta condanna, si cominciò ad insegnarla espressamente nelle scuole, e le si diede una nuova formula, come accade assai di sovente [18].

405. Ad 2m, Distinguo. I padri citati insegnarono che, eccettuata solo la fede, si può ritrattare tutto ciò che è definito nei Concilii non approvati dai romani pontefici, Concedo; in quelli approvati, Subdistinguo. Si può ritrattare tutto ciò che non riguarda nè direttamente nè indirettamente la fede, Concedo; tutto ciò che non la riguarda solo direttamente, Nego. Per ben comprendere ciò bisogna considerare che san Leone Magno attesta, nella Lettera a Massimo, vescovo di Antiochia, di aver inviato i suoi legati al concilio di Calcedonia solo con la facoltà di trattare le questioni di fede, e di conseguenza tutto ciò che fu fatto in questo concilio al di fuori della fede, benchè i legati della santa sede vi prendessero parte, era senza valore. Ecco le sue parole: Se si dice che i fratelli che ho inviato a questo santo Concilio al mio posto hanno fatto qualche cosa di più di ciò che interessava la questione della fede, ciò sarà come non avvenuto; perchè la Sede apostolica li ha inviati solamente affinchè, estirpata l'eresia, difendessero la fede cattolica[19]. Ma Pelagio II e Gregorio Magno applicano queste stesse parole al V concilio nella questione dei tre capitoli, allo scopo di provare, anche nell'ipotesi che il Concilio di Calcedonia avesse approvato questi tre capitoli, che nondimeno il V concilio, condannandoli, non era in opposizione col concilio di Calcedonia, perchè la santa Sede non aveva approvato ciò che il concilio di Calcedonia fece in occasione dei tre capitoli. Ecco anche le parole della Lettera di Pelagio ai vescovi dell'Istria: Ci è stato apertamente accordato il diritto di ritrattare tutto ciò che vi è stato fatto (al concilio di Calcedonia) al di fuori della fede e concernente le persone. Infatti la fede è la causa propria dei concilii. Dunque nulla osta a che tutto ciò che vi si è fatto al di fuori della fede, come insegna Leone, sia rimesso in causa [20]. Allo stesso modo si esprimeva S. Gregorio Magno, che fu uno dei segretari di Pelagio II.

406. Ad 3m, Distinguo. I detti pontefici non separarono dalla comunione coloro che rifiutavano di accettare la definizione del V concilio, non essendo la cosa ancor chiaramente esaminata, Concedo; quando fu discussa più maturamente, Nego. La condanna dei tre capitoli sollevò in effetti grandi turbamenti nelle chiese d'Occidente, perchè la maggior parte di esse ritenevano che il V Concilio fosse contrario su questo punto al Concilio di Calcedonia, benchè al concilio di Calcedonia si fosse trattato solamente delle persone singole mentre nel V concilio si trattava solo degli scritti. Stando così le cose i pontefici ritennero prudente dissimulare con gli oppositori fino a quando, col tempo, la cosa si fosse chiarita, come avvenne [21]. Perciò, quando le tenebre si furono dissipate, san Gregorio Magno non ammise alla pace della Chiesa nessuno se prima non avesse attestato di ammettere e venerare quel V Concilio e non avesse condannato i tre capitoli. Fu perfino dichiarato che un nuovo vescovo, quando fosse stato insediato, avrebbe dovuto professare di ammettere quel concilio [22].

407. Ad 4m, Distinguo. Bellarmino e Baronio hanno parlato solo della persona di Onorio e di conseguenza di un fatto meramente personale, Concedo; d'un fatto dogmatico, Nego. Ciò si evidenzia 1° dalle parole dell'uno e dell'altro scrittore. In effetti Bellarmino parla di ciò in cui i Padri del VI concilio potevano essersi ingannati, cioè di false dicerie e delle lettere di Onorio che essi non avevano compreso, cioè del consiglio di Onorio di calmare la controversia con una saggia riserva. Ma sono solamente i fatti particolari e personali che dipendono da false voci, non altrimenti che dalla mens personale dello scrittore [dipende] l'intenzione circa la ragione del suo agire [23]. Baronio scrive chiaramente: «Per ciò che riguarda le persone ed i loro scritti, cioè in ordine all'intenzione e al pensiero soggettivo. Il fine di entrambi è di difendere la persona di Onorio che affermano non esere per nulla caduto in eresia, benchè i Padri del VI concilio lo abbiano posto nel numero degli eretici, cioè dei favoreggiatori degli eretici [24]. E ciò si evidenzia 2° dal fatto che il VI concilio non dice una parola delle lettere di Onorio nel decreto dogmatico; e però i concili sono infallibili solo riguardo a ciò [25].» Se Baronio e Bellarmino non hanno fatto una chiara distinzione tra i semplici fatti ed i fatti dogmatici è perchè ai loro tempi non si conosceva ancora questa formula; di conseguenza si può giustamente applicar loro le parole d'Agostino sui pelagiani che obiettavano in loro favore l'autorità di qualche antico: Prima che voi ne discuteste, essi parlavano con minor timore [26].Imprimatur

408. Ad 5m, Nego che Pallavicini abbia ammesso che il senso dei tre capitoli condannati dal V concilio non fosse pertinente all'infallibile autorità della Chiesa; infatti ecco ciò che scrive: Egli (san Gregorio Magno nella sua lettera a Costanzo, vescovo di Milano) osserva che il dissenso non è sui dogmi, ma sugli uomini di cui fu questione al concilio di Calcedonia, una volta pienamente confermata la dottrina, e di conseguenza che la controversia non si basa su un articolo di fede il quale è di competenza dell'autorità della Chiesa che non è soggetta ad alcun errore [27].

409. Inst. Almeno il pontefice romano Zosimo approvò come cattolico il libello che Celestio gli presentò, benchè fosse pieno di errori. Dunque.

410. Risp. Distinguo con sant'Agostino, Zosimo approvò la volontà di correggersi, Concedo; la falsità del dogma, Nego. Infatti siccome, secondo lo stesso Agostino, Celestio ammetteva che aveva messo in questo libello cose di cui ancora dubitava, e su cui voleva essere istruito dal pontefice, e siccome inoltre aveva soggiunto a viva voce che accettava ciò che Innocenzo aveva scritto riguardo alla questione pelagiana, di conseguenza il Romano Pontefice disse che il libello di Celestio era cattolico, perchè la mens cattolica è tale, come dice lo stesso sant'Agostino, che se per caso assapora qualcosa di diverso da ciò che è secondo verità... una volta scopertolo e dimostratolo lo rigetta [28].

[Traduzione: C.S.A.B.]

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NOTE:

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[*] Il diritto [jus] è il principio, mentre il fatto [factum] nè è l'applicazione pratica. Antoine Arnauld, eresiarca giansenista, fu il primo ad agitare la questione della distinzione tra questione di fatto e questione di diritto per eludere la condanna delle cinque proposizioni tratte dall'Augustinus di Giansenio; affermava che: «La Chiesa, il Papa, è infallibile quando giudica delle questioni di dogma o di morale contenute nella Rivelazione e nella esposizione della loro dottrina (quaestio iuris), non nel giudizio portato sulla dottrina di un libro di un autore umano o sopra il vero senso che questi abbia dato alle sue parole (quaestio facti). Nella quaestio iuris è prescritto l'interiore assenso alle decisioni della Chiesa; nella quaestio facti la Chiesa non ha potere; al massimo può esigere un rispettoso silenzio (silentium obsequiosum).» Enciclopedia cattolica, voce Giansenio e giansenismo, volume 6, colonne 350-360, Città del Vaticano 1951 [N.d.T.]

[**] Antoine Arnauld, Seconde lettre de M. Arnauld a un Duc et Pair de France, 10 luglio 1655, in Oeuvres de Messire Antoine Arnauld, Tomo XIX, Losanna 1778, pag. 338 e sgg. (specialm. pag. 455 e sgg.). [N.d.T.]

[1] Per questo nella nostra definizione di fatto dogmatico noi intendiamo il diritto in recto ed il fatto in obliquo.

[2] Tournely riporta per esteso l'origine e gli sviluppi di questa distinzione nel suo trattato De gratia, part. I. quaest. III, epocha tertia jansenismi. Cfr. anche OEuvres de Fénélon, Versailles, 1821, tom. X, Avertissement de l'éditeur, prem. partie: Précis dogmatique,,, des erreurs du jansénisme pour servir d'introduction aux écrits de Fénélon sur cette matiere, art. I, § 17, Deuxieme subterfuge, le silence respectueux sur le fait de Jansénius, pag. 21 e segg.

[3] A questo si riferisce il celebre caso di coscienza in cui si simula un chierico al quale era stata rifiutata l'assoluzione sacramentale perchè costui aveva dichiarato di condannare in effetti semplicemente ed assolutamente le cinque proposizioni, e di sottoscrivere la formula di Alessandro VII, ma nondimeno, quanto alla questione di fatto, ovvero all'attribuzione di quelle cinque proposizioni al libro di Giansenio, di ritenere che sia sufficiente il religioso silenzio. Quaranta dottori di Parigi risolsero il caso in questi termini: I sottoscritti dottori, visto l'esposto del caso, ritengono che l'opinione di questo ecclesiastico non sia nè nuova nè singolare, nè condannata dalla Chiesa, nè tale che il suo confessore possa rifiutargli l'assoluzione se non l'abbia ritrattata. Deliberato alla Sorbona, il 20 luglio 1701. Ma Clemente XI condannò e riprovò questa risposta con un apposito decreto in data 13 febbraio 1703. V. gli autori citati.

[4] I Petr. V, 2.

[5] Act. XX, 28-30.

[6] Cap. II, 2.

[7] In epist, synodica, apud Socratem, Hist. eccl. lib. I, cap. 2, verso la fine, come pure apud Sozomenum, lib. I, cap. 21.

[8] Cfr. Acta Concil. Harduini, tom. I, col. 1363 , item tom. II, col. 115 e segg.

[9] Ibid. III, col. 193 e 194.

[10] Cfr. su questo argomento Fénélon, opp. edit. cit. tom. XI, Troisième iustruction pastorale contenant les preuves de la tradition concernant l'infaillibilité de l'Eglise touchant les textes dogmatiques ou hérétiques. Item Réponse de M. l'évêque de Cambrai à un évêque, insieme ad altre epistole sullo stesso argomento, che sono contenute nel tom. XII; Instruction pastorale sur le livre intitulé: Justification du silence respectueux, tom. XIV; come pure Lettre sur l'infaillibilité de l'Eglise touchant les textes dogmatiques, ibid. Dissertatio de Ecclesiae infallibilitate circa textus dogmaticos, occasione libelli cui titulus: Via pacis, tom. XV. Consulat. praeterea Tournely, tract. De Ecclesia, quaest. V, art. III, De auctoritate Summi Pontificis et Ecclesiae universae in censura librorum, seu ut vocant, in factis dogmaticis; Bolgeni, I fatti dommatici, vol. 2, in-8, e nell'opusc. L'economia della fede, vol. un. Brescia 1790.

[11] [11] Cfr. Simonnet, Institutiones theologicae, tract. IX, De regulis fidei, disputat. 2, art. II, in cui si applica a risolvere l'obiezione tratta dalla natura dell'atto col quale si deve credere l'ortodossia o l'eterodossia dei testi dogmatici decise dalla Chiesa. Ma occorre osservare tra l'altro che, secondo la sentenza di molti dottori cattolici, l'eterodossia di un testo dogmatico decisa dalla Chiesa può essere fermissimamente giudicata dalla fede che si dice ecclesiastica. Questi dottori distinguono infatti una triplice fede, cioè: la fede divina, che si basa sull'autorità divina: la fede umana, che si poggia sull'autorità umana; e la fede intermedia, detta ecclesiastica, perchè si basa sull'autorità della Chiesa che definisce qualcosa con la speciale assistenza dello Spirito Santo, con la quale non può errare nella propria definizione. È evidente che essi non considerano la fede umana interamente certa, perchè può errare; quanto alla fede divina, la considerano assolutamente infallibile per se stessa; e la fede ecclesiastica la considerano come partecipe dell'infallibilità e di conseguenza come un grado inferiore alla prima e avente una certezza maggiore della seconda. Fénelon espone più chiaramente ancora la fede ecclesiastica nella seconda istruzione sul caso di coscienza, e trattando di come i teologi siano divisi riguardo al nome da dare a questa fede, scrive: Voilà ce qu'on pourrait dire de part et d'autre, pour examiner, s'il est permis ou non, de donner le nom de foi divine à une telle croyance. On peut disputer à cet égard dans les écoles sur ces deux points. Le premier ne regarde qu'une question de mots sur le terme de foi divine, qui peut être pris dans un sens plus ou moins rigoureux; les uns entendant par ce terme la seule foi divine, qui est une vertu theologale; les autres y comprenant toute croyance qui est appuyée ou immédiatement, ou du moins médiatement sur le fondement de l'autorite divine. Le second point se riduit à savoir, comment chacun tourne son acte de foi. Les uns voudront dire simplement: Je crois l'héreticité d'un tel texte sur la seule parole de l'Eglise, que je sais d'ailleurs être infaillible. Les autres disent: Je crois l'infaillibilité de l'Eglise en tant que révélée, sur un tel texte. Opp. edit. cit. tom. X, pag. 468 et seqq. Cfr. pariter in responsione ad secundam epistolam Episcopi sancti Pontii, § 15, opp. tom. XII, pag. 546 et seqq. Cons. Muzzarelli, in op. Il buon uso della logica, opusc. XXIV, Se un fatto dommatico sia oggetto di fede teologica, in cui si studia di dimostrare, con molti teologi, che un fatto dogmatico definito dalla Chiesa è realmente un oggetto di fede divina e teologica.

[12] Epist. CXIX, ad Maximum Antioch., cap. 5, edit. Ballerin.

[13] Epist. II, ad Eliam Aquilej. et alios Episcop. Istriae, in Act. Concil. Labbaei, tom. V, col. 631.

[14] Epist. II, ad Constant. Mediolan. edit. Maur. tom. II, col. 683.

[15] De summo Pontif. lib. IV, cap. II.

[16] Ad annum 681, n. 30, edit. Lucens. 1742, tom. XII, pag. 32.

[17] Hist. Conc. Trid. lib. XI, cap. 18, n. 9, edit. Rom. 1656, tom. I, pag. 957.

[18] Fénélon, nella citata terza Istruzione pastorale (che si trova nel tom. XI), dopo aver citato e spiegato una a una le testimonianze dei Padri greci e latini, come pure dei concili ecumenici e dei pontefici romani, e dei principali tra gli scolastici, dimostra chiarissimamente che la tradizione generalmente ammessa riguardo all'infallibilità della Chiesa sui fatti dogmatici è sempre stata in vigore. Nella diss. I dell'Infallibilità della Chiesa circa i fatti dogmatici (si trova nel t. XV), cap. 2 egli dimostra che se si rigetta questa infallibilità scompare tutta intera l'infallibilità della Chiesa; perchè la Chiesa stessa potrebbe sempre ingannarsi nella comprensione dei testi dei Padri, nella comprensione delle proposizioni degli eretici, dei decreti dei concilii, e di conseguenza potrebbe dimostrare eretica una dottrina veramente ortodossa o viceversa giudicare ortodossa una dottrina eretica; e così ogni giudizio della Chiesa potrebbe essere eluso. Ne risulterebbe inoltre che si ammetterebbe sempre l'infallibilità teorica della Chiesa ma praticamente la si eluderebbe sempre; e tutti gli anatemi che la Chiesa ha fulminato contro la dottrina che ha giudicato eretica, ad esempio contro quella di Nestorio, di Pelagio, di Lutero, di Calvino non sarebbero altro che un vano spauracchio; allora la Chiesa stessa, disarmata e privata del nerbo della censura, svanirebbe, e le porte dell'inferno prevarrebbero contro di essa. Egli basa il tutto su esempi che si possono vedere ibid., per non dilungarci troppo.

[19] Loc. cit.

[20] Loc. pariter cit.

[21] Ciò è in perfetta relazione con i begli avvertimenti di sant'Agostino su questo argomento, egli che, Cont. Parmenian. lib. III, cap. 2 , n. 13, stabilisce che alcuno dev'essere colpito con l'anatema laddove non vi è pericolo di scisma, e quando il delitto è così imputato a qualcuno e sembra esecrabile a tutti, o che non vi sia assolutamente alcun difensore del tipo che possa ingenerare uno scisma. Ed ancora, Epist. XXII, n. 5: Non li si fa scomparire, credo, con l'asprezza, la durezza, un tono imperioso; ma piuttosto insegnando che comandando, avvertendo che minacciando; perchè con la moltitudine bisogna agire in questo modo; solo contro i peccati di un piccolo numero bisogna agire con severità. Faccio osservare qui en passant che la difficoltà che i nostri avversari traggono dal modo in cui agirono coloro che resistettero alle definizioni del Concilio di Calcedonia ci è piuttosto favorevole. Infatti, se non fossero stati certi che i Concili ecumenici sono infallibili sui fatti dogmatici, non avrebbero avuto ragione di resistere ai decreti del Concilio che seguì il quinto in quanto opposto al decreto infallibile del Concilio di Calcedonia, che tutti ritenevano ecumenico; ma dubitavano che il quinto potesse esser considerato tale.

[22] Cfr. apud Joan. Garnerium S. J. Liber diurnus Romanorum Pontificum, Paris. 1680, in secunda fidei professione, pag. 35, et pag. 38 et seq.

[23] Cfr. l'erudita Relatio Card. Caroli Alberti Cavalchini ponentis in causa ven. servi Dei Bellarmini, Romae 1753, n. 267 et seqq. pag. 208 et seqq., ove è chiaramente dimostrato che, nel brano oggetto di contestazione, si tratta non di un fatto dogmatico bensì del fatto personale di Onorio.

[24] Parleremo più avanti ex professo di questo argomento.

[25] Nelle ultime parole della sess. XVI infatti, il Concilio afferma che emetterà più tardi una professione di fede: Il santo Concilio ha detto: ciò che è stato fatto e discusso fino a questo momento è sufficiente per l'esame dogmatico della presente questione. Nella prossima noi emetteremo sinodalmente, sotto l'ispirazione vivificante dello Spirito Santo, una professione di fede esatta e conveniente. Ma la definizione di fede che segue fu redatta e pubblicata nella sessione XVII e, col titolo 18: Definizione di fede ortodossa fatta nella reggia, etc., non fa cenno della condanna delle lettere di Onorio.

[26] Cont. Julian. lib. I , cap. 6, n. 22. Riguardo all'autorità dei cardinali Bellarmino, Baronio, Turrecremata ed altri, dei quali i giansenisti abusano, cfr. Fenelon, edit. cit. tom. XI, Troisième instruction pastorale, chap. 34 ad 37, in cui svolge la questione in modo da eliminare ogni dubbio.

[27] [27] Ecco le sue proprie parole loc. cit.: Ma perciò nacque scisma poi fra Cristiani, opponendo gli eutichiani, e gli altri condannati nel Calcedonese, che la chiesa romana erasi ritirata da questo con approvare il Constantinopolitano secondo (cioè il V Concilio). Or S. Gregorio in più luoghi va dissipando questa apparente ripugnanza, e dimostrando che quanto alla dottrina accordavansi que' due Concilii in rifiutar l'eresie de' tre nominati (di Teodoro, Teodoreto e Iba). E ciò meglio che altrove dichiara egli scrivendo a Costanzo vescovo di Milano, dove osserva (ciò che dicemmo) la diversità consistere non intorno a' dogmi, ma intorno alle persone, delle quali s'era trattato nel Concilio Calcedonese dopo avere interamente stabilita la dottrina; onde non era quello un articolo di fede, e che appartenesse alla infallibilità della chiesa.

[28] Cont. duas epistol. Pelagianorum, lib. II, cap. 4, n. 5.