384. Per chiarire questa questione, bisogna stabilire dapprima ciò
che si intende con l'espressione fatto
dogmatico; occorre poi
determinare esattamente l'oggetto di questa ulteriore infallibilità.
385. Con l'espressione fatto
dogmatico si intende un fatto [factum]
connesso al diritto [jus] [*], il quale appunto determina il
senso di un
qualunque scritto, in ordine alla sua ortodossia o eterodossia, inteso
dall'autore; e perciò consiste interamente in una qualche dottrina
quale l'autore la trasmette e la insegna con un testo, una proposizione
oppure con una sua sentenza. Per cui, riassumendo in breve, si può dire
tranquillamente: Il fatto [factum] dal quale
è determinato il diritto [jus]; o
ancora: Diritto [jus] fondato sul
fatto [factum]. [In latino:
«Facti igitur dogmatici
nomine, prout hic sumitur, significatur factum cum jure connexum, quod
nempe determinat sensum alicujus scripti, in ordine ad ejus orthodoxiam
vel heterodoxiam, ab auctore intentum; ac totum proinde situm est in
aliqua doctrina, prout haec ab auctore textu, propositione aut
sententia sua traditur ac docetur. Quo fit, ut, si paucis illud
complecti libeat, haud incommode dici queat: Factum, a quo determinatur jus, vel
etiam: Jus in facto fundatum.»
N.d.T.] Per cui, siccome si può
considerare la dottrina di un autore sotto un duplice punto di vista, e
cioè sia in sè, sia nell'insieme del discorso e riguardo al fine
dell'autore che scaturisce dallo stesso insieme del discorso, il fatto
dogmatico riguarda la dottrina nel suo insieme, dalla quale è
determinato il senso ovvero la mens
che appare manifestamente nel libro o
nello scritto di quell'autore. L'oggetto perciò della definizione, e di
conseguenza dell'infallibilità della Chiesa, almeno diretto, è dunque
il diritto, cioè l'ortodossia o
l'eterodossia di una qualche
dottrina che è contenuta nel testo o nella proposizione di un
determinato libro, quale emerge dall'insieme del discorso o, come si
dice volgarmente, dal contesto e dal fine dello stesso autore.
386. Da una tale nozione di fatto dogmatico si inferisce 1° che esso
non consiste nel testo o nella proposizione presa in se stessa e
isolatamente, o considerata al di fuori del senso ovvero della mens
dell'autore; può accadere infatti che una proposizione considerata in
se stessa sia ortodossa, e che sia erronea o eretica nel senso
dell'autore che l'insegna; ad esempio in uno scrittore cattolico la
seguente proposizione: La fede
giustifica è ortodossa, perchè
la si deve intendere secondo l'analogia della fede: La fede
dispositivamente [dispositive] giustifica insieme con gli altri
elementi che concorrono alla giustificazione; ma in uno
scrittore
luterano la stessa proposizione è eretica perchè, secondo il sistema
luterano, si intende della sola fede
che giustifica formalmente
[formaliter].
387. Se ne inferisce 2° che la mens
ovvero il senso dell'autore che
si richiede per costituire il fatto dogmatico non è la mens o il
senso soggettivo e personale,
di cui Dio solo è giudice, ma è invece
il senso oggettivo che emerge
dal libro stesso, dall'insieme del
discorso, dal parallelismo e da altri elementi che determinano questo
senso, per così dire, esterno.
388. Se ne conclude 3° che l'oggetto della definizione, e di
conseguenza dell'infallibilità della Chiesa, non è solo il fatto in
tanto che lo si prende separatamente dal diritto, nè solamente il
diritto, ma bensì il fatto unito inseparabilmente al diritto. Perchè il
fatto che ad
esempio Lutero oppure Calvino ha
scritto questo o quello non è l'oggetto della definizione, ma è
presupposto dalla storia, dalla critica ecc. Così pure il fatto, in
tanto che esprime la mens
ovvero il senso oggettivo dell'autore nel
modo che abbiamo spiegato, non è nemmeno l'oggetto diretto della
definizione, perchè anche il senso si trae dal contesto, dal
parallelismo dei luoghi, dalla loro comparazione, dal loro insieme,
dallo scopo e dalle altre regole critiche, e pure lo si presuppone, per
così dire, come preambolo certo. Ecco perchè la definizione infallibile
della Chiesa cade direttamente sul diritto che è fondato sul
fatto [1], ovvero sull'ortodossia o
eterodossia di una qualche dottrina
contenuta in un determinato testo o proposizione in ordine e relazione
alla mens ovvero al senso
oggettivo dell'autore che essa esprime. E poichè invero si può
affermare e stabilire di tale o tal'altra dottrina
che essa sia cattolica o eretica in maniera infallibile solo per mezzo
della relazione che essa ha con la mens
oggettiva dell'autore, ne
risulta che in concreto la Chiesa non può giudicare infallibilmente il
diritto senza giudicare indirettamente nello stesso tempo il
fatto, che è la base, il fondamento e la radice da cui deriva in
concreto il diritto ovvero la verità o la falsità,
l'ortodossia
o l'eterodossia di una qualche dottrina, col quale, come abbiamo
detto, è necessariamente ed inseparabilmente connesso, e dal quale
dipende.
389. I giansenisti, per eludere la condanna delle cinque
proposizioni
tratte dall'Augustinus di
Giansenio, guidati da Arnauld [**],
presero a
distinguere tra il diritto ed
il fatto. Professavano che
tali
proposizioni prese in se stesse erano state proscritte giustamente, e
che anch'essi le condannavano di cuore in quanto eretiche; ma
protestavano che nessuna ragione avrebbe potuto portarli a credere e a
riconoscere che esse fossero contenute nell'Augustinus di Giansenio e
che fossero eretiche nel senso e nella mens di Giansenio. Infatti,
dicevano, questo è un fatto puramente umano, e tutti riconoscono che
riguardo ad
un fatto umano la Chiesa non gode dell'infallibilità; ne concludevano
che nè dovevano nè potevano obbedire contro la propria coscienza alla
condanna ed alla censura delle cinque proposizioni nel senso
dell'autore [2]. I giansenisti si
sforzavano così di sottrarsi alla
meritata condanna, e perciò furono condannati a più riprese [3].
390. Dalla distinzione introdotta dai giansenisti tra diritto e
fatto è sorta la controversia sull'infallibilità della Chiesa nel
giudicare i fatti dogmatici. I giansenisti di comune accordo rifiutano
alla Chiesa questa prerogativa, tutti i cattolici al contrario glie lo
accordano con unanime consenso; perciò noi proveremo insieme a questi
ultimi la proposizione da loro enunciata.
391. La Chiesa di Cristo, secondo quanto detto, non solo è testimone
infallibile del deposito della rivelazione che ha ricevuto in custodia
da Cristo e dagli Apostoli, ma è inoltre giudice infallibile nel
dirimere le controversie, e maestra infallibile nel suo ministero
quotidiano. Ma non potrebbe essere giudice infallibile, maestra
infallibile nell'insegnare la sana dottrina al popolo, se non fosse
anche infallibile riguardo ai fatti dogmatici. [Lat: Christi Ecclesia, ex dictis, non solum
testis est
infallibilis
depositi revelationis, quod a Christo et Apostolis custodiendum
accepit, sed est praeterea infallibilis judex in controversiis
dirimendis, ac magistra infallibilis in ministerio quotidiano. Atqui
neque judex infallibilis nec infallibilis magistra esset in docendo
populum sanam doctrinam, nisi pariter infallibilis esset in factis
dogmaticis. N.d.T.]
392. Infatti, secondo quanto premesso, il diritto è così
strettamente unito al fatto e ne dipende a tal punto che, se la Chiesa
non potesse nemmeno indirettamente giudicare infallibilmente sul fatto,
non potrebbe in alcun modo giudicare sul diritto, ovvero
sull'ortodossia o sull'eterodossia di una qualche proposizione. Ma
siccome la Chiesa, per poter conservare la dottrina di Cristo pura ed
intatta tra i fedeli, ed allontanarli dai pascoli velenosi, ed insegnar
loro la sana dottrina, ha assolutamente bisogno di godere di un
giudizio infallibile e di un infallibile magistero, ne consegue
evidentemente che essa deve essere infallibile non meno sul diritto che
sul fatto dal quale il diritto dipende. Altrimenti qualora la Chiesa,
per timore che i fedeli possano essere contaminati da dogmi cattivi,
condannasse alcune proposizioni o la dottrina contenuta in qualche
libro, e ne proibisse la lettura, essi non sarebbero obbligati ad
obbedirle, perchè potrebbero replicare che la Chiesa può ingannarsi in
questo giudizio, e che di fatto si è ingannata ritenendo che tale sia
il senso dell'autore e che, a causa di questa falsa supposizione, essa
abbia condannato come eretiche o erronee delle proposizioni vere ed
ortodosse. La Chiesa inoltre non potrebbe cacciare i lupi dall'ovile
perchè, quando essa proscrivesse queste dottrine, i loro autori
potrebbero sempre affermare che la Chiesa non ha capito la loro mens
e che di conseguenza ha condannato erroneamente le loro dottrine. Tutte
cose queste che, come è evidente, renderebbero vano e superfluo il
potere di magistero affidatole da Cristo, come pure quello di giudicare
nelle controversie riguardanti la fede ed i costumi. Si aprirebbe così
un'ampia via a tutti gli errori sia teorici che pratici, con ingente
detrimento della fede e dei costumi.
393. Di più ancora: Cristo, istituendo la sua Chiesa, si è
proposto
il fine di fornire agli uomini, per mezzo di lei, un mezzo sicuro per
attuare la loro salvezza, e per questo, come abbiamo dimostrato, egli
l'ha dotata dell'infallibilità; ma, per raggiungere questo scopo,
l'infallibilità nei confronti dei fatti dogmatici non le è meno
necessaria dell'infallibilità in generale: dunque, se non vogliamo fare
l'assurda affermazione che Cristo non abbia dotato la sua Chiesa dei
mezzi propri ad ottenere il suo fine, è necessario ammettere che Egli
le ha conferito anche l'infallibilità atta a giudicare dei fatti
dogmatici. In effetti questo tipo di infallibilità, come abbiamo
veduto, non le è meno necessaria dell'infallibilità in generale, sia
per distinguere la vera dalla falsa dottrina, sia per impedire che i
falsi dottori inducano gli incauti in errore, sia infine per istruire
rettamente i fedeli nella sana dottrina. Essendo infatti universalmente
accettato che gli autori espongono i loro propri sensi nei loro scritti
o libri, se la Chiesa non fosse stata dotata da Cristo
dell'infallibilità nel giudicare dell'ortodossia o dell'eterodossia
della dottrina quale risulta dal contesto, ovvero in quanto il diritto
si appoggia sul fatto, le sarebbe assolutamente impossibile
portare a termine la propria missione.
394. Ma Cristo, Giov. XXI, disse a Pietro: Pasce oves meas... pasce
agnos meos, Pasci le mie
pecore... pasci i miei agnelli. Pietro
esortava i vescovi scrivendo: Pascite,
qui in vobis est, gregem Dei, Pascete
il gregge di Dio che vi è stato affidato [4]; e Paolo così
parla agli anziani della chiesa di Efeso che aveva riunito: Attendite vobis et
universo gregi, in quo vos Spiritus Sanctus posuit Episcopos regere
Ecclesiam Dei, Vegliate
su di voi e su tutto il gregge sul quale lo Spirito Santo vi ha
istituiti vescovi per governare la Chiesa di Dio; e, dando
ragione di questo avvertimento, soggiungeva: Ego scio, quoniam
intrabunt post discessionem meam lupi rapaces, non parcentes gregi. Et
ex vobis ipsis exurgent viri loquentes perversa, ut abducant discipulos
post se. Propter quod vigilate. Perchè so che dopo che vi avrò lasciato
s'introdurranno dei lupi voraci che non risparmieranno il gregge. Se ne
eleveranno anche tra
voi stessi, e diranno cose perverse per trascinare discepoli dietro di
loro. Perciò, vegliate [5].
Ma questa loro vigilanza sarebbe stata
del tutto inutile se i Vescovi non avessero potuto giudicare, in
maniera
certa ed infallibile, se ciò che questi novatori dicevano o scrivevano
era vero oppure falso, cattolico oppure eretico. Infine lo stesso
apostolo avrebbe vanamente comandato a Tito di vegliare perchè gli
anziani conservino la vera fede,
sani in fide [6] se nè
Tito nè gli altri vescovi tutti insieme, ancorchè uniti al capo della
Chiesa, non avessero potuto giudicare e discernere, senza timore
d'ingannarsi o d'essere ingannati, se una dottrina quale è esposta dai
suoi autori fosse cattolica od eretica, perchè essi non potrebbero
pascere convenientemente il gregge a loro affidato. Tutte cose
sconvenienti ed assurde.
395 Ecco perchè la Chiesa ha fatto uso di questo potere durante
tutto
il corso dei secoli senza che mai nessuno, eccettuati forse gli
eretici, abbia reclamato e non sia stato persuaso che in questo il suo
giudizio è infallibile. A ragione, al concilio di Nicea, la Chiesa
condannò la Thalia di Ario
come piena di errori e di eresie [7],
condannò gli scritti di Nestorio ai concili di Efeso e di Calcedonia
per lo stesso motivo; al contrario approvò gli scritti di Cirillo,
contro quello stesso autore, come ortodossi [8], e tale è stata la sua
condotta durante i secoli successivi, ed il V concilio ecumenico più
degli altri ne fornisce un chiaro esempio con la condanna dei tre
capitoli [9], per non dire del resto.
396. Dunque, sia che si consideri l'incarico che Cristo ha affidato
alla sua Chiesa, come pure il fine che si è proposto istituendola, come
anche la prassi costante della Chiesa in ogni tempo, è evidente che
essa è infallibile anche nel discernere i fatti dogmatici, come era da
dimostrarsi [10].
397. Obiez. prima. 1° La Chiesa è infallibile solo per ciò che è
contenuto nella rivelazione divina; ma il fatto dogmatico, per esempio
Giansenio, ovvero il senso e la mens
di Giansenio nelle cinque
proposizioni condannate, quale è contenuto nell'Augustinus o ne
scaturisce, non è contenuto nè direttamente nè indirettamente nella
rivelazione; di conseguenza bisogna convenire che una tale
infallibilità non può essere di competenza della Chiesa. 2° Di certo si
può determinare il senso di una qualche proposizione, di un testo o di
un libro solo coll'ausilio delle regole della critica e
dell'ermeneutica, della lezione, della comparazione, delle frasi, della
usitata maniera di parlare, ed altri ausili del genere che fanno parte
della logica e non sono oggetto dell'infallibilità. 3° Infatti, chi mai
oserebbe dire che la Chiesa è infallibile nell'interpretare e
determinare il vero senso di Tizio, ad esempio di Tacito, di Virgilio?
Come si potrebbe pensare allora che sia infallibile
nell'interpretazione dell'opera di Giansenio? 4° Ripugna inoltre che la
Chiesa possa proporre a credere nuovi articoli di fede di cui non si fa
parola nella parola di Dio scritta o nella parola di Dio tradizionale;
ma tale sarebbe la condotta della Chiesa se ci proponesse come articolo
di fede che tale è il senso di Giansenio nel suo Augustinus 5°
Dunque, siccome si può conoscere il vero senso dell'autore solo con
mezzi umani, non rimane altro che dire che siamo tenuti a ritenere o
credere
il fatto dogmatico definito dalla Chiesa non di fede divina ma tutt'al
più di fede umana, fede che non esclude ogni timore d'ingannarsi.
Perciò:
Risp. Ad 1m, Distinguo la maggiore. La
Chiesa è infallibile solo
sulle cose che sono contenute nella rivelazione divina in tanto che è testimone, Transeat, in tanto che è giudice e maestra, Nego.
In effetti la Chiesa, oltre ad essere testimone delle cose che sono
contenute nella rivelazione, ha anche l'incarico di giudice delle
controversie e quello di un perpetuo magistero. Ma, come abbiamo
dimostrato, la Chiesa non potrebbe soddisfare a questo duplice dovere
se Cristo non le avesse concesso l'infallibilità. Certamente il senso
di Giansenio contenuto nell'Augustinus
non si trova nè direttamente
nè indirettamente nella rivelazione, poichè si tratta di un fatto
avvenuto alcuni secoli dopo la rivelazione, nè il giudizio o la
definizione della Chiesa cade su questo fatto preso isolatamente ed in
se stesso. In verità il diritto, ovvero
l'ortodossia o l'eterodossia delle proposizioni di Giansenio o di
chiunque altro, che si appoggia sul fatto e da cui dipende sia
direttamente sia indirettamente, è contenuto nella rivelazione divina
in ragione della dottrina contraddittoria alla dottrina rivelata oppure
che differisce in qualsiasi maniera dalla dottrina rivelata. Ma siccome
la definizione della Chiesa, come detto, porta direttamente sul diritto
stesso, che si appoggia sul fatto e che, se non esistesse,
trarrebbe seco la non esistenza del diritto concretamente
definito, è evidente che la Chiesa non può in maniera diretta ed
infallibile giudicare del diritto senza giudicare indirettamente
e infallibilmente anche del fatto, a causa della loro connessione
reciproca e dipendenza intima ed inseparabile.
399. Ad 2m Distinguo. Se si considera il
fatto, cioè il senso
dell'autore separatamente dal diritto, Transeat, o Concedo; se lo
si considera in quanto fondamento del diritto dal quale dipende
la sua verità e la sua certezza infallibile, come abbiamo spiegato, Nego.
400. Ad 3m, Nego la parità; infatti,
negli esempi addotti, non vale
la stessa ragione che vale per i fatti dogmatici, come è evidente da sè.
401. Ad 4m, Distinguo. E la Chiesa nel
giudicare i fatti dogmatici
giudica in maniera infallibile solamente della connessione del diritto
col fatto dal quale dipende, Concedo;
e crea degli
articoli di
fede assolutamente nuovi, Nego.
Infatti tra le altre definizioni
dogmatiche della Chiesa ed i fatti dogmatici vi è solamente la
differenza, che in quelle la Chiesa giudica solamente del diritto senza
relazione alcuna col fatto, ad esempio che la beata Vergine è madre di Dio, mentre in questi
giudica inoltre della connessione o
della relazione intima del diritto col fatto, ad esempio che
l'espressione madre di Cristo
nel senso in cui la impiegava Nestorio
è eretica; e di conseguenza, come abbiamo detto, la definizione della
Chiesa cade direttamente sul diritto ed indirettamente sul fatto,
e se la Chiesa s'ingannasse su quest'ultimo, s'ingannerebbe anche
giudicando del diritto [11].
402. Ad 5m, Nego la conseguenza. Infatti,
quali che siano infine i
mezzi usati dalla Chiesa per conoscere il senso o la mens di un autore,
l'oggetto pieno della definizione nel suo insieme sarà un oggetto che
si dovrà credere di fede divina per le ragioni addotte poco più sopra.
Dio, nell'assistere la Chiesa, non esclude mezzi umani, come non li
esclude nelle definizioni meramente dogmatiche.
403. Obiez. seconda. 1° Il pregiudizio di novità si oppone a questa
dottrina, che ha cominciato ad esser sostenuta solo in questi
ultimi tempi. 2° Certo, i Padri Leone Magno
[12], Pelagio II [13],
Gregorio Magno [14] e gli altri,
passim, hanno insegnato di
comune
accordo che, ad eccezione della sola fede, tutto ciò che è stato
definito nei concilii può esser ritrattato. 3° Per questo gli ultimi
due pontefici nominati non separarono dalla comunione coloro che
rigettavano la definizione del V concilio ecumenico sui tre capitoli.
4° Abbiamo come esempi del tutto irrefragabili di questa antica fede,
tra gli altri, Bellarmino e Baronio, il primo dei quali, parlando della
condanna di Onorio pronunciata dal VI concilio, dopo aver citato
numerose prove in sua difesa, conclude infine: Se non si può credere
che il VI concilio fosse degenerato in conciliabolo, si deve ammettere
un'altra soluzione, quella di Giovanni da Turrecremata, libro II de
Ecclesia, cap. 93, il quale insegna che i Padri del VI concilio
condannarono, è vero, Onorio, ma perchè erano mal informati e di
conseguenza errarono nel loro giudizio. Infatti, benchè un legittimo
concilio generale non possa errare, e siccome nemmeno questo VI
concilio errò nel definire i dogmi della fede, può nondimeno errare
sulle questioni di fatto. Ecco perchè possiamo affermare in tutta
sicurezza che questi Padri furono ingannati da false dicerie, e non
avendo compreso le lettere di Onorio, lo annoverarono immeritatamente
nel numero degli eretici [15].
Quanto all'altro, cioè Baronio, dopo
aver intessuto una lunga apologia dello stesso Onorio, conclude infine:
Dirò similmente, per le cose che
attengono alla fede, che la religione
vuol assolutamente che non recediamo di uno iota da ciò che il santo
concilio ha stabilito; ma che per ciò che attiene alle persone ed ai
loro scritti, la censura non è così rigorosa. Infatti ne abbiamo un
esempio evidente nel V concilio, che condannò i tre capitoli, di cui
si può notare che il santo concilio di Calcedonia aveva giudicato
diversamente, cioè di Teodoro, di Teodoreto e di Iba. Infatti non v'è
dubbio che, per quanto riguarda i fatti, può ben essere che qualcuno
s'inganni, ed allora possono esser applicate le parole di san Paolo ai
Corinzi: Non possiamo nulla
contro
la verità, ma possiamo qualcosa per
la verità [16]. 5° Il
cardinal
Pallavicini è dello stesso parere, lui
che confessa apertamente che la controversia sul senso dei tre
capitoli di cui si disputò al V concilio non era pertinente
all'infallibilità della Chiesa e non era di fede [17]. 6° È dunque
cosa certa e dimostrata, in tutti i tempi passati, che il giudizio
della Chiesa sui fatti dogmatici non costituisce regola di fede.
404. Risp. Ad 1m, Distinguo. Si cominciò ad
insegnare questa dottrina
così formulata solo in questi ultimi tempi, Concedo; per quanto
riguarda la cosa in se stessa, Nego.
Abbiamo infatti spiegato che la
Chiesa ha usato di questo potere a partire dalla propria origine, e che
tutti i fedeli l'hanno obbedita in ciò come per le altre definizioni
meramente dogmatiche. Ma siccome i giansenisti la posero in dubbio e
perfino la negarono per sottrarsi alla giusta condanna, si cominciò ad
insegnarla espressamente nelle scuole, e le si diede una nuova formula,
come accade assai di sovente [18].
405. Ad 2m, Distinguo. I padri citati
insegnarono che, eccettuata
solo la fede, si può ritrattare tutto ciò che è definito nei Concilii
non approvati dai romani pontefici, Concedo; in quelli approvati,
Subdistinguo. Si può
ritrattare tutto ciò che non riguarda nè
direttamente nè indirettamente la fede, Concedo; tutto ciò che non la
riguarda solo direttamente, Nego.
Per ben comprendere ciò bisogna
considerare che san Leone Magno attesta, nella Lettera a Massimo,
vescovo di Antiochia, di aver inviato i suoi legati al
concilio di
Calcedonia solo con la facoltà di trattare le questioni di fede, e di
conseguenza tutto ciò che fu fatto in questo concilio al di fuori della
fede, benchè i legati della santa sede vi prendessero parte, era senza
valore. Ecco le sue parole: Se si
dice che i fratelli che ho inviato a
questo santo Concilio al mio posto hanno fatto qualche cosa di più di
ciò che interessava la questione della fede, ciò sarà come non
avvenuto; perchè la Sede apostolica li ha inviati solamente affinchè,
estirpata l'eresia, difendessero la fede cattolica[19]. Ma
Pelagio II e Gregorio Magno applicano queste stesse parole al V
concilio nella questione dei tre capitoli, allo scopo di provare, anche
nell'ipotesi che il Concilio di Calcedonia avesse approvato questi tre
capitoli, che nondimeno il V concilio, condannandoli, non era in
opposizione col concilio di Calcedonia, perchè la santa Sede non aveva
approvato ciò che il concilio di Calcedonia fece in occasione dei tre
capitoli. Ecco anche le parole della Lettera
di Pelagio ai vescovi
dell'Istria: Ci è stato
apertamente accordato il diritto di
ritrattare tutto ciò che vi è stato fatto (al concilio di Calcedonia)
al di fuori della fede e concernente le persone. Infatti la fede è la
causa propria dei concilii. Dunque nulla osta a che tutto ciò che vi si
è fatto al di fuori della fede, come insegna Leone, sia rimesso in
causa [20]. Allo stesso
modo si
esprimeva S. Gregorio Magno, che fu
uno dei segretari di Pelagio II.
406. Ad 3m, Distinguo. I detti pontefici
non
separarono dalla comunione
coloro che rifiutavano di accettare la definizione del V concilio, non
essendo la cosa ancor chiaramente esaminata, Concedo; quando fu
discussa più maturamente, Nego.
La condanna dei tre capitoli sollevò
in effetti grandi turbamenti nelle chiese d'Occidente, perchè la
maggior parte di esse ritenevano che il V Concilio fosse contrario su
questo punto al Concilio di Calcedonia, benchè al concilio di
Calcedonia si fosse trattato solamente delle persone singole mentre nel
V concilio si trattava solo degli scritti. Stando così le cose i
pontefici ritennero prudente dissimulare con gli oppositori fino a
quando, col tempo, la cosa si fosse chiarita, come avvenne [21].
Perciò, quando le tenebre si furono dissipate, san Gregorio Magno non
ammise alla pace della Chiesa nessuno se prima non avesse attestato di
ammettere e venerare quel V Concilio e non avesse condannato i tre
capitoli. Fu perfino dichiarato che un nuovo vescovo, quando fosse
stato
insediato, avrebbe dovuto professare di ammettere quel concilio [22].
407. Ad 4m, Distinguo. Bellarmino e
Baronio
hanno parlato solo della
persona di Onorio e di conseguenza di un fatto meramente personale, Concedo; d'un fatto
dogmatico, Nego. Ciò si
evidenzia 1° dalle
parole dell'uno e dell'altro scrittore. In effetti Bellarmino parla di
ciò in cui i Padri del VI concilio potevano essersi ingannati, cioè di
false dicerie e delle lettere di Onorio che essi non avevano compreso,
cioè del consiglio di Onorio di calmare la controversia con una saggia
riserva. Ma sono solamente i fatti particolari e personali che
dipendono da false voci, non altrimenti che dalla mens personale dello
scrittore [dipende] l'intenzione circa la ragione del suo agire [23].
Baronio scrive chiaramente: «Per ciò
che riguarda le persone ed i loro
scritti, cioè in ordine all'intenzione e al pensiero soggettivo.
Il
fine di entrambi è di difendere la persona di Onorio che affermano non
esere per nulla caduto in eresia, benchè i Padri del VI concilio lo
abbiano posto nel numero degli eretici, cioè dei favoreggiatori degli
eretici [24]. E ciò si evidenzia
2° dal fatto che il VI concilio non
dice una parola delle lettere di Onorio nel decreto dogmatico; e però i concili sono infallibili solo
riguardo a ciò [25].» Se Baronio e
Bellarmino non hanno fatto una chiara distinzione tra i semplici fatti
ed i fatti dogmatici è perchè ai loro tempi non si conosceva ancora
questa formula; di conseguenza si può giustamente applicar loro le
parole d'Agostino sui pelagiani che obiettavano in loro favore
l'autorità di qualche antico: Prima
che voi ne discuteste, essi
parlavano con minor timore [26].
408. Ad 5m, Nego che Pallavicini abbia
ammesso che il senso dei tre
capitoli condannati dal V concilio non fosse pertinente all'infallibile
autorità della Chiesa; infatti ecco ciò che scrive: Egli (san Gregorio
Magno nella sua lettera a Costanzo, vescovo di Milano) osserva che il
dissenso non è sui dogmi, ma sugli
uomini di cui fu questione al
concilio di Calcedonia, una volta pienamente confermata la dottrina, e
di conseguenza che la controversia non si basa su un articolo di fede
il quale è di competenza dell'autorità della Chiesa che non è soggetta
ad
alcun errore [27].
409. Inst. Almeno il pontefice romano Zosimo approvò come cattolico
il
libello che Celestio gli presentò, benchè fosse pieno di errori. Dunque.
410. Risp. Distinguo con sant'Agostino, Zosimo approvò la volontà di correggersi, Concedo; la falsità del dogma, Nego. Infatti siccome, secondo lo stesso Agostino, Celestio ammetteva che aveva messo in questo libello cose di cui ancora dubitava, e su cui voleva essere istruito dal pontefice, e siccome inoltre aveva soggiunto a viva voce che accettava ciò che Innocenzo aveva scritto riguardo alla questione pelagiana, di conseguenza il Romano Pontefice disse che il libello di Celestio era cattolico, perchè la mens cattolica è tale, come dice lo stesso sant'Agostino, che se per caso assapora qualcosa di diverso da ciò che è secondo verità... una volta scopertolo e dimostratolo lo rigetta [28].
[Traduzione:
C.S.A.B.]
[*] Il diritto [jus] è il principio, mentre il fatto [factum] nè è l'applicazione pratica. Antoine Arnauld, eresiarca giansenista, fu il primo ad agitare la questione della distinzione tra questione di fatto e questione di diritto per eludere la condanna delle cinque proposizioni tratte dall'Augustinus di Giansenio; affermava che: «La Chiesa, il Papa, è infallibile quando giudica delle questioni di dogma o di morale contenute nella Rivelazione e nella esposizione della loro dottrina (quaestio iuris), non nel giudizio portato sulla dottrina di un libro di un autore umano o sopra il vero senso che questi abbia dato alle sue parole (quaestio facti). Nella quaestio iuris è prescritto l'interiore assenso alle decisioni della Chiesa; nella quaestio facti la Chiesa non ha potere; al massimo può esigere un rispettoso silenzio (silentium obsequiosum).» Enciclopedia cattolica, voce Giansenio e giansenismo, volume 6, colonne 350-360, Città del Vaticano 1951 [N.d.T.]
[**] Antoine Arnauld, Seconde lettre de M. Arnauld a un Duc et Pair de France, 10 luglio 1655, in Oeuvres de Messire Antoine Arnauld, Tomo XIX, Losanna 1778, pag. 338 e sgg. (specialm. pag. 455 e sgg.). [N.d.T.]
[1] Per questo nella nostra definizione di fatto dogmatico noi intendiamo il diritto in recto ed il fatto in obliquo.
[2] Tournely riporta per esteso l'origine e gli sviluppi di questa distinzione nel suo trattato De gratia, part. I. quaest. III, epocha tertia jansenismi. Cfr. anche OEuvres de Fénélon, Versailles, 1821, tom. X, Avertissement de l'éditeur, prem. partie: Précis dogmatique,,, des erreurs du jansénisme pour servir d'introduction aux écrits de Fénélon sur cette matiere, art. I, § 17, Deuxieme subterfuge, le silence respectueux sur le fait de Jansénius, pag. 21 e segg.
[3] A questo si riferisce il celebre caso di coscienza in cui si simula un chierico al quale era stata rifiutata l'assoluzione sacramentale perchè costui aveva dichiarato di condannare in effetti semplicemente ed assolutamente le cinque proposizioni, e di sottoscrivere la formula di Alessandro VII, ma nondimeno, quanto alla questione di fatto, ovvero all'attribuzione di quelle cinque proposizioni al libro di Giansenio, di ritenere che sia sufficiente il religioso silenzio. Quaranta dottori di Parigi risolsero il caso in questi termini: I sottoscritti dottori, visto l'esposto del caso, ritengono che l'opinione di questo ecclesiastico non sia nè nuova nè singolare, nè condannata dalla Chiesa, nè tale che il suo confessore possa rifiutargli l'assoluzione se non l'abbia ritrattata. Deliberato alla Sorbona, il 20 luglio 1701. Ma Clemente XI condannò e riprovò questa risposta con un apposito decreto in data 13 febbraio 1703. V. gli autori citati.
[4] I Petr. V, 2.
[5] Act. XX, 28-30.
[6] Cap. II, 2.
[7] In epist, synodica, apud Socratem, Hist. eccl. lib. I, cap. 2, verso la fine, come pure apud Sozomenum, lib. I, cap. 21.
[8] Cfr. Acta Concil. Harduini, tom. I, col. 1363 , item tom. II, col. 115 e segg.
[9] Ibid. III, col. 193 e 194.
[10] Cfr. su questo argomento Fénélon, opp. edit. cit. tom. XI, Troisième iustruction pastorale contenant les preuves de la tradition concernant l'infaillibilité de l'Eglise touchant les textes dogmatiques ou hérétiques. Item Réponse de M. l'évêque de Cambrai à un évêque, insieme ad altre epistole sullo stesso argomento, che sono contenute nel tom. XII; Instruction pastorale sur le livre intitulé: Justification du silence respectueux, tom. XIV; come pure Lettre sur l'infaillibilité de l'Eglise touchant les textes dogmatiques, ibid. Dissertatio de Ecclesiae infallibilitate circa textus dogmaticos, occasione libelli cui titulus: Via pacis, tom. XV. Consulat. praeterea Tournely, tract. De Ecclesia, quaest. V, art. III, De auctoritate Summi Pontificis et Ecclesiae universae in censura librorum, seu ut vocant, in factis dogmaticis; Bolgeni, I fatti dommatici, vol. 2, in-8, e nell'opusc. L'economia della fede, vol. un. Brescia 1790.
[11] [11] Cfr. Simonnet, Institutiones theologicae, tract. IX, De regulis fidei, disputat. 2, art. II, in cui si applica a risolvere l'obiezione tratta dalla natura dell'atto col quale si deve credere l'ortodossia o l'eterodossia dei testi dogmatici decise dalla Chiesa. Ma occorre osservare tra l'altro che, secondo la sentenza di molti dottori cattolici, l'eterodossia di un testo dogmatico decisa dalla Chiesa può essere fermissimamente giudicata dalla fede che si dice ecclesiastica. Questi dottori distinguono infatti una triplice fede, cioè: la fede divina, che si basa sull'autorità divina: la fede umana, che si poggia sull'autorità umana; e la fede intermedia, detta ecclesiastica, perchè si basa sull'autorità della Chiesa che definisce qualcosa con la speciale assistenza dello Spirito Santo, con la quale non può errare nella propria definizione. È evidente che essi non considerano la fede umana interamente certa, perchè può errare; quanto alla fede divina, la considerano assolutamente infallibile per se stessa; e la fede ecclesiastica la considerano come partecipe dell'infallibilità e di conseguenza come un grado inferiore alla prima e avente una certezza maggiore della seconda. Fénelon espone più chiaramente ancora la fede ecclesiastica nella seconda istruzione sul caso di coscienza, e trattando di come i teologi siano divisi riguardo al nome da dare a questa fede, scrive: Voilà ce qu'on pourrait dire de part et d'autre, pour examiner, s'il est permis ou non, de donner le nom de foi divine à une telle croyance. On peut disputer à cet égard dans les écoles sur ces deux points. Le premier ne regarde qu'une question de mots sur le terme de foi divine, qui peut être pris dans un sens plus ou moins rigoureux; les uns entendant par ce terme la seule foi divine, qui est une vertu theologale; les autres y comprenant toute croyance qui est appuyée ou immédiatement, ou du moins médiatement sur le fondement de l'autorite divine. Le second point se riduit à savoir, comment chacun tourne son acte de foi. Les uns voudront dire simplement: Je crois l'héreticité d'un tel texte sur la seule parole de l'Eglise, que je sais d'ailleurs être infaillible. Les autres disent: Je crois l'infaillibilité de l'Eglise en tant que révélée, sur un tel texte. Opp. edit. cit. tom. X, pag. 468 et seqq. Cfr. pariter in responsione ad secundam epistolam Episcopi sancti Pontii, § 15, opp. tom. XII, pag. 546 et seqq. Cons. Muzzarelli, in op. Il buon uso della logica, opusc. XXIV, Se un fatto dommatico sia oggetto di fede teologica, in cui si studia di dimostrare, con molti teologi, che un fatto dogmatico definito dalla Chiesa è realmente un oggetto di fede divina e teologica.
[12] Epist. CXIX, ad Maximum Antioch., cap. 5, edit. Ballerin.
[13] Epist. II, ad Eliam Aquilej. et alios Episcop. Istriae, in Act. Concil. Labbaei, tom. V, col. 631.
[14] Epist. II, ad Constant. Mediolan. edit. Maur. tom. II, col. 683.
[15] De summo Pontif. lib. IV, cap. II.
[16] Ad annum 681, n. 30, edit. Lucens. 1742, tom. XII, pag. 32.
[17] Hist. Conc. Trid. lib. XI, cap. 18, n. 9, edit. Rom. 1656, tom. I, pag. 957.
[18] Fénélon, nella citata terza Istruzione pastorale (che si trova nel tom. XI), dopo aver citato e spiegato una a una le testimonianze dei Padri greci e latini, come pure dei concili ecumenici e dei pontefici romani, e dei principali tra gli scolastici, dimostra chiarissimamente che la tradizione generalmente ammessa riguardo all'infallibilità della Chiesa sui fatti dogmatici è sempre stata in vigore. Nella diss. I dell'Infallibilità della Chiesa circa i fatti dogmatici (si trova nel t. XV), cap. 2 egli dimostra che se si rigetta questa infallibilità scompare tutta intera l'infallibilità della Chiesa; perchè la Chiesa stessa potrebbe sempre ingannarsi nella comprensione dei testi dei Padri, nella comprensione delle proposizioni degli eretici, dei decreti dei concilii, e di conseguenza potrebbe dimostrare eretica una dottrina veramente ortodossa o viceversa giudicare ortodossa una dottrina eretica; e così ogni giudizio della Chiesa potrebbe essere eluso. Ne risulterebbe inoltre che si ammetterebbe sempre l'infallibilità teorica della Chiesa ma praticamente la si eluderebbe sempre; e tutti gli anatemi che la Chiesa ha fulminato contro la dottrina che ha giudicato eretica, ad esempio contro quella di Nestorio, di Pelagio, di Lutero, di Calvino non sarebbero altro che un vano spauracchio; allora la Chiesa stessa, disarmata e privata del nerbo della censura, svanirebbe, e le porte dell'inferno prevarrebbero contro di essa. Egli basa il tutto su esempi che si possono vedere ibid., per non dilungarci troppo.
[19] Loc. cit.
[20] Loc. pariter cit.
[21] Ciò è in perfetta relazione con i begli avvertimenti di sant'Agostino su questo argomento, egli che, Cont. Parmenian. lib. III, cap. 2 , n. 13, stabilisce che alcuno dev'essere colpito con l'anatema laddove non vi è pericolo di scisma, e quando il delitto è così imputato a qualcuno e sembra esecrabile a tutti, o che non vi sia assolutamente alcun difensore del tipo che possa ingenerare uno scisma. Ed ancora, Epist. XXII, n. 5: Non li si fa scomparire, credo, con l'asprezza, la durezza, un tono imperioso; ma piuttosto insegnando che comandando, avvertendo che minacciando; perchè con la moltitudine bisogna agire in questo modo; solo contro i peccati di un piccolo numero bisogna agire con severità. Faccio osservare qui en passant che la difficoltà che i nostri avversari traggono dal modo in cui agirono coloro che resistettero alle definizioni del Concilio di Calcedonia ci è piuttosto favorevole. Infatti, se non fossero stati certi che i Concili ecumenici sono infallibili sui fatti dogmatici, non avrebbero avuto ragione di resistere ai decreti del Concilio che seguì il quinto in quanto opposto al decreto infallibile del Concilio di Calcedonia, che tutti ritenevano ecumenico; ma dubitavano che il quinto potesse esser considerato tale.
[22] Cfr. apud Joan. Garnerium S. J. Liber diurnus Romanorum Pontificum, Paris. 1680, in secunda fidei professione, pag. 35, et pag. 38 et seq.
[23] Cfr. l'erudita Relatio Card. Caroli Alberti Cavalchini ponentis in causa ven. servi Dei Bellarmini, Romae 1753, n. 267 et seqq. pag. 208 et seqq., ove è chiaramente dimostrato che, nel brano oggetto di contestazione, si tratta non di un fatto dogmatico bensì del fatto personale di Onorio.
[24] Parleremo più avanti ex professo di questo argomento.
[25] Nelle ultime parole della sess. XVI infatti, il Concilio afferma che emetterà più tardi una professione di fede: Il santo Concilio ha detto: ciò che è stato fatto e discusso fino a questo momento è sufficiente per l'esame dogmatico della presente questione. Nella prossima noi emetteremo sinodalmente, sotto l'ispirazione vivificante dello Spirito Santo, una professione di fede esatta e conveniente. Ma la definizione di fede che segue fu redatta e pubblicata nella sessione XVII e, col titolo 18: Definizione di fede ortodossa fatta nella reggia, etc., non fa cenno della condanna delle lettere di Onorio.
[26] Cont. Julian. lib. I , cap. 6, n. 22. Riguardo all'autorità dei cardinali Bellarmino, Baronio, Turrecremata ed altri, dei quali i giansenisti abusano, cfr. Fenelon, edit. cit. tom. XI, Troisième instruction pastorale, chap. 34 ad 37, in cui svolge la questione in modo da eliminare ogni dubbio.
[27] [27] Ecco le sue proprie parole loc. cit.: Ma perciò nacque scisma poi fra Cristiani, opponendo gli eutichiani, e gli altri condannati nel Calcedonese, che la chiesa romana erasi ritirata da questo con approvare il Constantinopolitano secondo (cioè il V Concilio). Or S. Gregorio in più luoghi va dissipando questa apparente ripugnanza, e dimostrando che quanto alla dottrina accordavansi que' due Concilii in rifiutar l'eresie de' tre nominati (di Teodoro, Teodoreto e Iba). E ciò meglio che altrove dichiara egli scrivendo a Costanzo vescovo di Milano, dove osserva (ciò che dicemmo) la diversità consistere non intorno a' dogmi, ma intorno alle persone, delle quali s'era trattato nel Concilio Calcedonese dopo avere interamente stabilita la dottrina; onde non era quello un articolo di fede, e che appartenesse alla infallibilità della chiesa.
[28] Cont. duas epistol. Pelagianorum, lib. II, cap. 4, n. 5.